Personale

I dubbi di enti e amministrazioni pubbliche sui permessi per motivi di studio o per esami e concorsi

di Risposte a cura dell'Aran (*)

I permessi straordinari retribuiti per motivi di studio di cui all’articolo 16 del Ccnl 21 febbraio 2002 possono essere concessi a un dipendente, già in possesso di laurea (vecchio ordinamento), iscritto ad un corso di laurea triennale (Dm n. 270/2004)? (Comparto Ricerca)
Premesso che la formazione rappresenta un’indubbia risorsa per la valorizzazione e per le opportunità di sviluppo professionale dei dipendenti pubblici, l’articolo 16 del Ccnl 21 febbraio 2002 non opera alcuna preclusione per quanto riguarda la concessione dei permessi in oggetto al personale già in possesso di laurea del vecchio ordinamento.
Tuttavia, anche al fine di evitare situazioni di disparità tra i lavoratori, qualora il numero delle richieste superi il limite massimo stabilito, la disposizione prevede che la richiesta sia valutata in base all’ordine di priorità stabilite ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 16 e qui di seguito riportati: “4. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.”
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Il permesso per la partecipazione a concorsi o esami spetta anche al lavoratore che già fruisce delle cosiddette 150 ore? (Comparto Ricerca)
Le previsioni relative alle due specifiche norme contrattuali, finalizzate entrambe a soddisfare le esigenze di sviluppo culturale e professionale dei lavoratori, devono essere considerate distinte tra loro.
Di conseguenza, i permessi previsti per il diritto allo studio, le cosiddette 150 ore di cui all’articolo 16, comma 1, del Ccnl 21 febbraio 2002, possono essere cumulati con quelli previsti all’articolo 8, comma 1, secondo alinea dello stesso Ccnl che riconosce al lavoratore il diritto di fruire fino a otto giorni l’anno per la partecipazione a concorsi ed esami.

(*) Le risposte sono tratte dalle “Raccolte sistematiche degli orientamenti” pubblicate sul sito dell’Agenzia ( www.aranagenzia.it )

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