Personale

Assunzioni, ente per ente la griglia delle regole

di Arturo Bianco

I tetti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato sono una materia soggetta a ripetute modifiche legislative: negli ultimi anni le regole sono cambiate con frequenza annuale e, in numerose occasioni, come ad esempio nel 2017, più volte nel corso dello stesso anno. Con effetti non certo positivi, per usare un eufemismo, sulla programmazione dei fabbisogni, effetti critici amplificati molto spesso da letture interpretative non omogenee e talvolta innovative.
Dopo le previsioni della legge di bilancio e del Dl Milleproroghe si registrano importanti novità sia con il Dl 14/2017 (sicurezza nelle città) sia con il Dl 50/2017 (manovrina), sia con la legge di conversione di quest'ultimo provvedimento. Legge di conversione che la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura e il cui testo, con ogni probabilità, è destinato a diventare definitivo, visto che sicuramente il Governo porrà la questione di fiducia al Senato, così da consentirne l'approvazione senza modifiche e nel rispetto dei termini per la conversione.
Riassumiamo le principali disposizioni per le assunzioni a tempo indeterminato.

Le capacità assunzionali 2017 e 2018
Gli enti locali che non erano soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, per i comuni fino a 1.000 abitanti, nel tetto della sostituzione dei cessati e, per le unioni dei comuni, nel tetto della spesa del personale cessato. Opzione interpretativa quest'ultima che per molti si può applicare anche ai comuni che non erano soggetti al patto di stabilità.
I Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti possono, sulla base delle previsioni della legge di conversione del Dl 50/2017, effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 100% del risparmio delle cessazioni del 2016 se l'ente ha nell'anno 2016 un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 24%. Le entrate correnti vanno calcolate come dato medio del triennio precedente, quindi con un punto di riferimento che varia nel corso degli anni e che inaugura un metodo di calcolo innovativo rispetto al passato. Tale disposizione si applicherà anche nel 2018.
I Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono nel 2017 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, sulla base delle previsioni del Dl 50/2017, nel tetto del 75% della spesa delle cessazioni dell'anno 2016, a condizione che il rapporto tra dipendenti e popolazione residente sia compreso entro il tetto previsto per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari dal decreto del Ministro dell'Interno 10 aprile del 2017. Per il 2018 se queste amministrazioni, oltre al requisito del rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione prima ricordato, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% delle entrate, potranno effettuare assunzioni nel tetto del 90% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.
Sulla base delle previsioni del Dl 14/2017, i Comuni possono effettuare assunzioni di vigili a tempo indeterminato nel tetto per il 2017 dello 80% dei risparmi dei vigili cessati nel 2016 e per il 2018 nel tetto del 100% dei risparmi dei vigili cessati nel 2017.

I resti delle capacità assunzionali
Gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità possono utilizzare le cessazioni che si sono avute dal 2017 e che non sono state usate per finanziare nuove assunzioni.
Gli enti che erano soggetti al patto di stabilità possono utilizzare solamente le capacità assunzionali non usate del triennio precedente, cioè nell'anno 2017 quelle del triennio 2014/2015/2016.
Per la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 23/2017 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 21 marzo 2017), le capacità assunzionali del triennio precedente possono essere utilizzate sulla base delle percentuali dell'anno in cui sono utilizzate, quindi oggi del 2017. Questa lettura ha un carattere innovativo e non è ripresa da altre sezioni di controllo della Corte dei conti. I suoi effetti sono oggi meno duri, visto l'ampliamento delle capacità assunzionali del 2017.
Si deve inoltre evidenziare che per la maggioranza dei pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, i resti delle capacità assunzionali del triennio precedente possono essere utilizzati solamente se già inseriti nel programma del fabbisogno dell'anno in cui sono maturati.

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