Personale

Dalla riforma nuovi compiti agli organismi di valutazione

di Amedeo Di Filippo

Nuovi compiti e un ruolo centrale nell'ambito dei processi di misurazione e valutazione delle performance per gli organismi indipendenti di valutazione (Oiv) grazie al Dlgs 74/2017 di modifica del Dlgs 150/2009.

L'organizzazione
Le novità più significative sono quelle correlate all'articolo 19, comma 9, del Dl 90/2014 che, al fine di concentrare l'attività dell'Anac sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione, ha trasferito al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance. L'articolo 14 del Dlgs 150/2009 è stato conseguentemente rivisto, affidando alla funzione pubblica l'onere di assicurare la corretta istituzione e composizione degli Oiv, che saranno costituiti, di norma, in forma collegiale con tre componenti, sulla base dei criteri definiti dalla stessa funzione pubblica, impegnata altresì a individuare i casi in cui gli organismi sono istituiti in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.
I componenti non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata, mentre l'articolo 14-bis affida al Dipartimento della funzione pubblica la gestione dell'elenco nazionale, la cui iscrizione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche. All'organo di indirizzo politico-amministrativo è assegnata la relativa nomina, ma «previa procedura selettiva pubblica», per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, sempre previa selezione pubblica. Introdotto l'obbligo di aggiornamento professionale e formazione continua a carico degli iscritti all'elenco.
In base all'articolo 18 del Dlgs 74/2017, alla data di entrata in vigore del decreto rimangono in carica i componenti degli Oiv per i quali non è ancora cessato l'incarico e comunque non oltre tre anni dalla nomina. Viene inoltre posto l'onere per regioni ed enti locali di adeguare i propri ordinamenti entro sei mesi. Nelle more si applicano le disposizioni vigenti, ma decorso il termine entreranno in vigore le nuove disposizioni fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

Le nuove competenze
Oltre i compiti finora esercitati, gli Oiv sono impegnati a formulare proposte e raccomandazioni; a validare la relazione sulla performance «a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali»; a garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi.
Nel validare la relazione sulla performance, l'Oiv deve tenere conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche.
In tale veste, l'Oiv ha accesso a tutti gli atti e documenti utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di privacy, nonché a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il controllo di gestione; può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Nel caso riscontri gravi irregolarità, effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

Performance e innovazione
Nuovo compito per l'Oiv è all'articolo 7 del Dlgs 150/2009 rivisitato: dovrà emanare un previo parere vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della performance. Rimane la validazione della relazione sulla performance (articolo 10), ma in compenso gli viene sottratto l'onere di compilare una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale e non, distribuendolo per le fasce relative a differenti livelli di performance. Il nuovo articolo 19 affida infatti al contratto collettivo nazionale l'onere di stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare la performance organizzativa e quella individuale e fissare criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.
Perdita che viene compensata dall'articolo 19-bis, che regola la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle performance organizzative, i quali possono comunicare direttamente all'Oiv il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dall'Organismo stesso. Modalità che dovranno anche riguardare la partecipazione al processo di misurazione delle performance organizzative da parte degli utenti interni alle amministrazioni.
Rimane in carico all'Oiv l'assegnazione del premio per l'innovazione sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro (articolo 22, comma 3) così come la validazione, nell'ambito della relazione sulla performance, dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione, da destinare, in misura fino a due terzi, a premiare il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione (articolo 27).

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