Personale

Fondi decentrati, lo sforamento di patto o pareggio non blocca gli aumenti finanziati con «vecchie» risorse

di Gianluca Bertagna

Due recenti deliberazioni della Corte dei conti della Sardegna aiutano gli operatori degli enti locali a focalizzare alcuni aspetti sulla costituzione del fondo del salario accessorio. Al di là della novità portata dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 che ha posto il tetto finanziario al trattamento accessorio dell'anno 2016 senza più operare la decurtazione per i dipendenti che cessano dal servizio, le modalità di quantificazione delle poste del fondo rimangono quelle previste dai contratti nazionali di lavoro come vincolate dall'articolo 40 del Dlgs 165/2001. Ai magistrati contabili sardi sono quindi state poste due questioni particolarmente interessanti: come si calcolano questi limiti in caso di costituzione di un'Unione di comuni e quali risorse possono integrare il salario accessorio in caso di mancato rispetto del patto di stabilità o del pareggio di bilancio.

I limiti al fondo dell'Unione
Con la delibera 60/2017 viene esaminato il caso della costituzione del fondo di un'Unione appena nata. L'amministrazione si chiede a quali limiti si debba attenere, tenuto conto che i singoli Comuni partecipanti alla forma associativa hanno comandato i dipendenti al nuovo soggetto. I magistrati ricordano che, in questi casi, le somme inerenti il personale devono essere determinate applicando il criterio del «ribaltamento delle quote» di pertinenza dei singoli Comuni aderenti all'Unione. Pertanto, la costituzione del fondo, sotto il profilo strettamente contabile, deve risultare a saldo zero, e non comportare un incremento della spesa per il trattamento accessorio (e, quindi, complessivamente, per il personale) precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (sul punto si veda anche la delibera 8/2011 della sezione delle Autonomie). Viene fornita anche l'indicazione operativa su come procedere: per garantire l'osservanza dei limiti di spesa in materia di trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, il singolo Comune aderente all'Unione dovrà procedere, innanzitutto, a quantificare l'ammontare complessivo delle risorse del proprio fondo nel rispetto del limite rappresentato dal corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Solo successivamente l'ente potrà scorporare dal proprio fondo, a vantaggio del costituendo fondo dell'Unione, le quote del trattamento accessorio riferibili al personale comandato presso l'Unione.

Il mancato rispetto del patto o del pareggio
La seconda questione, si riferisce a una domanda molto precisa: poiché l'articolo 40, comma 3-quinquies del Dlgs 165/2001 impedisce agli enti di incrementare il fondo in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, a quali voci specifiche è necessario fare riferimento? La Corte dei conti della Sardegna, con la delibera 59/2017 ritiene che l'ente, anche se inadempiente all'obbligo del rispetto del patto di stabilità, possa incrementare il fondo per la contrattazione decentrata di ciascuna annualità, nella parte variabile, con le risorse già stanziate nel fondo dell'anno precedente e non attribuite e in tal senso costituenti “economie” (sezione Friuli Venezia Giulia, delibera 18/2014). In altre parole si afferma che le somme provenienti dagli esercizi precedenti non possono essere annoverate tra le «risorse aggiuntive» indicate dall’articolo 40 in quanto si tratta di somme delle quali, in sede di costituzione del fondo dell'anno precedente, l'organo di revisione interno ha certificato la compatibilità con gli obiettivi del patto di stabilità, con i vincoli di bilancio e con gli altri vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale.

La delibera 59/2017 della Corte dei conti, sezione di controllo per la Sardegna

La delibera 60/2017 della Corte dei conti, sezione di controllo per la Sardegna

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©