Personale

Trasporto scolastico, trattamento accessorio e censimenti: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico, è pleno iure un servizio pubblico di trasporto, pertanto escluso dalla disciplina normativa di quelli a domanda individuale. Cionondimeno, nell'erogazione gli enti dovranno: a) motivare, a pena di illegittimità, l'eventuale gratuità del servizio in funzione di un interesse pubblico, tanto più se il servizio ha carattere generalizzato; b) in sede di copertura, osservare strettamente quanto disposto dall'articolo 117 del Tuel, in particolare del principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, che riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall'ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE DEL 21 GIUGNO 2017 N° 222

SPESE PER IL PERSONALE UTILIZZATO IN RILEVAZIONI STATISTICHE
Per le spese derivanti dalla resa obbligatoria di servizi statistici straordinari, la legge provvede alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti per i censimenti mediante un contributo, forfettario e onnicomprensivo, trasferito dall'ISTAT in favore dei locali organi censuari. Il contributo è destinato direttamente al comune per la resa di un servizio intestato all'ente, che svolgerà secondo propri moduli organizzativi, tenendo conto dei servizi complessivamente resi. Il contributo erogato a favore dei Comuni è forfettario e onnicomprensivo: esso, infatti, non dipende dai costi effettivamente sostenuti dal singolo ente, ma da indici esterni e oggettivi quali la popolazione residente, l'attività di rilevazione effettuata, l'utilizzo di forme di conglomerazione operativa (costituzione di uffici comunali di censimento in forma associata). Gli ulteriori oneri non coperti dal contributo così determinato, pertanto, non possono che essere a carico dei bilanci degli organi censuari locali.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE DEL 21 GIUGNO 2017 N° 221

RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO E SFORAMENTO PATTO STABILITÀ
Un ente locale che non ha rispettato il patto di stabilità può comunque incrementare il fondo per la contrattazione decentrata di ciascuna annualità, nella parte variabile, con le risorse già stanziate nel fondo dell'anno precedente e non attribuite, quindi in tal senso costituenti «economie». Di conseguenza, le somme provenienti dagli esercizi precedenti non possono essere annoverate tra le «risorse aggiuntive» descritte dall'articolo 40 del Dlgs 165/2001 in quanto si tratta di somme delle quali, in sede di costituzione del fondo dell'anno precedente, l'organo di revisione interno ha certificato la compatibilità con gli obiettivi del patto di stabilità, con i vincoli di bilancio e con gli altri in materia di contenimento della spesa per il personale. Pertanto, gli importi non utilizzati nei precedenti esercizi non rientrano nel divieto posto dall'articolo 40 e possono essere legittimamente utilizzate nell'esercizio successivo a quello nel quale non è stato rispettato il patto di stabilità.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SARDEGNA - PARERE DEL 27 GIUGNO 2017 N° 59

PRIMA COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE IN UNIONE DI COMUNI
La prima costituzione del fondo incentivante, in capo all'Unione, sotto il profilo strettamente contabile deve risultare a «saldo zero» e non comportare un incremento della spesa per il trattamento accessorio (e, quindi, complessivamente, per il personale) precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti. Quindi, sommando l'importo del fondo per il trattamento accessorio della singola amministrazione partecipante, decurtato della quota «ribaltata» sul fondo dell'Unione, la spesa complessiva per il trattamento accessorio deve risultare invariata.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SARDEGNA - PARERE DEL 28 GIUGNO 2017 N° 60

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©