Personale

La Commissione giudicatrice di un concorso pubblico è immutabile

di Alberto Ceste

Il provvedimento con il quale un'ASL dopo la fase pre selettiva di un concorso pubblico ha sostituito integralmente la Commissione giudicatrice e ne ha nominata una nuova è illegittimo.
A tal fine, non soccorrono né l'articolo 44 commi 1 e 2, Dpr n. 220/2001 né generiche ragioni di trasparenza ed imparzialità.
Anzi, il principio di immutabilità delle Commissioni di pubblici concorsi, collegato a quello della par condicio di tutti i concorrenti che hanno interesse a vedersi esaminare in modo uniforme dagli stessi commissari d'esame, impone l'esatto contrario.
Lo ha ribadito il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sezione I, con la sentenza numero 438 del 26 giugno 2017.

La normativa di settore si conforma al principio generale di immutabilità della Commissione di concorso
Il citato articolo 44, Dpr n. 220/2001 prescrive letteralmente che:
-  “le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unità sanitaria locale dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria «D» dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario” (comma 1);
-  “dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione … fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere ...” (comma 2).
La norma di settore, conformemente al principio generale di immutabilità della Commissione di concorso, non impone quindi di nominare due distinte Commissioni esaminatrici: l'una, preposta all'eventuale fase preselettiva e l'altra destinata invece a presiedere le ulteriori fasi della procedura concorsuale, come invece è accaduto nel caso di specie.

Il principio della par condicio di tutti i concorrenti e le ipotesi eccezionali di sostituzione dei commissari d'esame
Il principio sopra ricordato costituisce un valore quasi assoluto, poiché si ricollega all'ulteriore principio generale della par condicio di tutti i concorrenti.
Di conseguenza, in tutti i concorsi pubblici la Commissione giudicatrice dev'essere una ed una sola, integrata dagli stessi componenti che iniziano e terminano la relativa procedura.
La giurisprudenza (cfr. CdS, Sez.VI, n. 703/2015), infatti, ha da tempo stabilito che, proprio per assicurare la concreta applicazione di questi due principi generali posti a tutela degli stessi concorrenti, occorre che la sostituzione dei componenti (totale o parziale) della Commissione esaminatrice si imponga soltanto nei casi eccezionali in cui si verifichi una delle seguenti ipotresi:
-  connessione a vizi propri del loro procedimento di selezione;
-  disfunzioni dell'organo, per impedimento, malfunzionamento, dissenso perdurante, inattività oltre i termini prefissati di legge o prorogati;
-  in caso di necessità;
-  per particolari ragioni pratiche ed organizzative nel portare tempestivamente e compiutamente a termine il procedimento concorsuale.
Tali deroghe sono quindi contemplate unicamente per consentire al procedimento concorsuale di giungere alla sua conclusione, al pari di ogni altra attività amministrativa e non per finalità diverse.

Il caso
Numerosi partecipanti ad un concorso pubblico bandito da un'Asl che avevano superato la prova preselettiva presieduta da una data Commissione erano poi stati esclusi dalle fasi successive della procedura selettiva, poiché nella prova scritta in cui aveva invece operato altra Commissione avevano conseguito un punteggio inferiore a quello previsto di 21/30.
Gli stessi hanno quindi impugnato la graduatoria disposta sulla base delle valutazioni conseguite alle prove scritte, nonché la deliberazione con cui il Commissario Straordinario aveva revocato parzialmente la propria precedente deliberazione nella parte in cui stabiliva la composizione della Commissione esaminatrice al fine di nominarne una nuova in sostituzione di quella precedente.

La sentenza
Il Collegio, preso atto della situazione giuridica verificatasi ha accolto il ricorso ed annullato tutti gli atti impugnati dai ricorrenti, stabilendo che l'intera procedura concorsuale è inficiata da vizi di legittimità tali da determinare la caducazione di tutte le operazioni concorsuali successive alla nomina della nuova Commissione.
In particolare, perché:
- la decisione dell'Asl di nominare una nuova Commissione successivamente alle prove preselettive, motivando la scelta per l'asserita esigenza di assicurare all'intero procedimento massima garanzia di imparzialità e trasparenza, è del tutto generica, difforme da quanto prescritto dall'articolo 44 citato e “... non è dato desumere la sussistenza di concreti elementi di fatto che abbiano reso necessaria l'integrale sostituzione dei membri della Commissione
- la normativa di settore è improntata all'“... esigenza di evitare la concentrazione, in capo all'organo di vertice (nel caso di specie il Commissario Straordinario, in vece del Direttore Generale), del potere di nomina di entrambi gli operatori quali membri della Commissione esaminatrice”:
Infatti, un membro dev'essere designato dal Direttore Generale e l'altro dal Collegio di Direzione.
Nel caso esaminato, invece, si è verificato l'esatto contrario, in quanto il Commissario Straordinario (che ha agito al posto del Direttore Generale) ha scelto entrambi i membri della Commissione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©