Personale

Fondo risorse decentrate, sostituzione per congedo straordinario e premi risultato

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Incremento fondo risorse decentrate per diminuzione posizioni organizzative
Un nuovo e deciso chiarimento sul limite al trattamento accessorio ora fissato dall'articolo 23 del Dlgs 75/2017 giunge dalla Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, che con deliberazione del 21 giugno 2017 n. 49/PAR ricorda il tetto invalicabile previsto dalla norma (quanto determinato nel 2016), nell'ottica di invarianza della spesa, e che gli enti locali possono destinare specifiche risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per attivare servizi o processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli riferiti alle spese di personale, in coerenza con la normativa contrattuale per la medesima componente variabile.
Dunque, per i magistrati contabili, appare evidente come il limite eteronomo riguardi solo la cristallizzazione dell'importo complessivo, mentre resta riservata alla valutazione discrezionale dell'ente la decisione sul mantenimento delle risorse per un eventuale nuovo incarico di posizione organizzativa (nell'ipotesi che il risparmio derivasse da cessazione del dipendente e non della posizione) laddove necessario o, in alternativa, sull'eventuale destinazione a progetti di produttività o a processi di razionalizzazione dei servizi, tenendo comunque presente che la gestione del fondo dovrebbe precipuamente rappresentare proprio uno strumento di flessibilità dal quale far derivare una gestione dei costi del personale improntata a conseguire un migliore grado di efficienza.
Pertanto, laddove il mantenimento e il conseguente spostamento di risorse non determini una violazione dei limiti di incremento del fondo, così come stabiliti per il 2017, la destinazione delle componenti non vincolate resta devoluta alla valutazione discrezionale dell'ente che ne dispone in ragione della situazione organizzativa peculiare tenendo presente, peraltro, la preminenza della valenza di strumento di miglioramento dell'efficienza e della produttività che dovrebbe essere connaturata alla componente accessoria della retribuzione.

Detassazione dei premi risultato impossibile per i lavoratori pubblici
Le norme che prevedono agevolazioni di natura fiscale legate a premi di risultato nel settore privato, stabilendo una connessione tra le somme agevolate e l'esercizio del datore che svolge un'attività finalizzata alla produzione di utili, non si applicano ai dipendenti pubblici: così la Corte Costituzionale con la sentenza del 27 giugno 2017 n. 153. Non riguarda il pubblico impiego, quindi, la disciplina disegnata dagli articoli 2 del Dl 93/2008, 53, comma 1, del Dl 78/2010 e 26, comma 1, del Dl 98/2011. La Consulta sottolinea come le peculiarità che riguardano la produttività, la qualità, la redditività, l'innovazione e l'efficienza organizzativa del lavoro privato non sono riscontrabili in alcun comparto pubblico, ove non possono essere fissati obiettivi finalizzati a un incremento della competitività aziendale o all'incremento della produzione di utili. Tali disposizioni, quindi, non possono essere applicate al pubblico impiego.

Nessuna deroga per la sostituzione personale assente per congedo straordinario
Un Comune ha chiesto alla Corte dei Conti del Veneto se la spesa sostenuta per sostituire una dipendente, assentatasi per un congedo straordinario di due anni, in base all'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, debba essere considerata quale costo di personale rientrante nei limiti di spesa dell'ente. I magistrati, con deliberazione del 26 giugno 2017 n. 390/2017 illustrano che, ove l'amministrazione scelga, e abbia la possibilità di farlo nel rispetto dei vincoli di spesa assoluta di personale, di effettuare la sostituzione del dipendente in congedo straordinario mediante il ricorso a forme di lavoro flessibili, sarà comunque tenuta all'osservanza dei relativi vincoli di finanza pubblica (in particolare, articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010).
Tale conclusione sarebbe dettata dal fatto che, seppur la motivazione del collocamento in congedo straordinario del lavoratore è prevista da una disposizione posta a tutela delle particolari condizioni di una categoria di persone, non è dato rinvenire nell'ordinamento specifiche norme che facciano ritenere l'ammontare della spesa del personale utilizzato per la temporanea sostituzione sottratta ai vincoli vigenti. Invero, sul punto, il Collegio osserva che quando il legislatore ha voluto sottrarre al regime vincolistico della spesa particolari oneri del personale, lo ha espressamente previsto. Di conseguenza, il Comune non solo dovrà conteggiare ai fini dei vincoli operanti la spesa sostenuta per il pagamento al dipendente collocato in congedo straordinario della specifica indennità, in applicazione della legge 104/1992 ma, un'eventuale sostituzione temporanea dello stesso dipendente potrà avvenire solo se l'ente rispetta i vincoli generali di spesa di personale e quelli particolari relativi all'operatività degli istituti ai quali avrà deciso di ricorrere e, in particolare nel caso del lavoro flessibile, ai limiti alle assunzioni previsti dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010.

Reclutamento personale educativo per erogazione servizio nido
Quali sono le reali possibilità di procedere all'assunzione a tempo determinato di unità di personale da destinare al servizio asilo nido erogato dall'ente locale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010?
La Corte dei conti del Piemonte, con deliberazione del 28 giugno 2017 n. 124 ricorda come l'articolo 1, comma 228-bis, della legge 208/2015 abbia introdotto una deroga in materia di assunzioni limitatamente al personale del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali. La disposizione, infatti, per garantire lo svolgimento del servizio di asilo nido ammette un programma straordinario di assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Aggiunge, peraltro, che ulteriori disposizioni sono dettate dai successivi commi 228-ter e 228-quater sempre in tema di personale educativo nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido, in un quadro volto a favorire le assunzioni stabili in un'ottica di riduzione del ricorso ai contratti a termine.

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