Personale

Le posizioni organizzative non «decadono» perchè cambia l’organo che ha fatto le nomine

di Antonio Capitano

La revoca degli incarichi di posizioni organizzative nell'ambito degli enti locali può essere disposta per «intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi» (cioè sulla base degli specifici presupposti indicati dall'articolo 9, comma 3, del Ccnl 31 marzo 1999) ed è illegittima se comunicata in considerazione del mero mutamento dell'organo investito del potere di nomina.
Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sezione Lavoro, con la sentenza n. 9728/2017.

La vicenda
Il caso in esame è stato originato da una sentenza di Corte d'appello, in riforma di quella del Tribunale, con la quale è stato respinto il ricorso di un funzionario comunale (cat. D6) per la reintegrazione nella posizione apicale di Responsabile del settore tecnico; incarico conferito con decreto del Commissario prefettizio e di cui era stata comunicata la mancata conferma, in occasione del rinnovo della nomina del Sindaco.
La Corte di appello ha ritenuto che i criteri di temporaneità di detti incarichi escludessero la configurabilità di un diritto soggettivo alla conservazione dell'incarico affidato, senza alcun profilo di contrasto con l'articolo 15 del Ccnl comparto enti locali, che si limitava ad esplicitare la modalità di attribuzione delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale. La Corte ha, conseguentemente, respinto anche le domande di condanna di natura retributiva e risarcitoria.

La decisione
La Cassazione – accogliendo le tesi del ricorrente - ha in primo luogo osservato che l’illegittimità dell'interruzione dello svolgimento degli incarichi dirigenziali determina - in linea generale - il diritto alla reintegrazione negli incarichi stessi con la conseguente decisione, nella fattispecie, di cassare la sentenza impugnata per i motivi di seguito esposti. La revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti, infatti, può essere conseguenza soltanto di una accertata responsabilità dirigenziale, in presenza di determinati presupposti e all'esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato. Gli stessi principi vanno affermati con riguardo alle posizioni organizzative, avendo riguardo all'articolo 15 del Ccnl comparto Enti locali 2002-2005 nonchè all'articolo 9, comma 3, del medesimo Ccnl. Pertanto anche per le posizioni organizzative tale revoca viene ricollegata, dalle disposizioni contrattuali di settore, solamente alla presenza di determinati presupposti correlati alla modifica della struttura organizzativa dell'ente ovvero ad una valutazione negativa del risultato raggiunto, e non può essere disposta a seguito del mero rinnovo delle cariche politiche. Queste disposizioni perseguono quel principio di continuità dell'azione amministrativa che impediscono l'intervento di profili di arbitrarietà nell'adozione dei poteri di rimozione di questi incarichi, poteri causalmente giustificabili soltanto nell'ottica del buon andamento dell'azione amministrativa e non certo ricollegabili alla circostanza transeunte del mutamento dell'organo investito del potere di nomina.

La sentenza della Corte di cassazione n. 9728/2017

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