Personale

«Sì» al fondo delle risorse decentrate dell'Unione di Comuni ma a saldo zero

di Amedeo Di Filippo

Il fondo dell'Unione deve essere costituito con le quote di pertinenza dei singoli Comuni aderenti in modo che risulti a “saldo zero” e non comporti un incremento della spesa per il trattamento accessorio precedentemente sostenuta dai singoli enti. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Sardegna della Corte dei conti con la delibera n. 60 del 28 giugno 2017 (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 5 luglio 2017).

La questione
Un Comune facente parte di una Unione ha chiesto alla sezione quale criterio utilizzare per costituire per la prima volta il fondo delle risorse decentrate di cui agli articoli 14 e 15 del Contratto collettivo nazionale lavoro del 1° aprile 1999, destinati rispettivamente al lavoro straordinario e alla produttività, e come rispettare i vincoli in materia di spesa per il personale contenuti nel comma 236 della legge n. 208/2015.
Tale comma è stato abrogato dal Dlgs n. 75/2017, attuativo della legge Madia, che ha cristallizzato l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale al corrispondente importo determinato per il 2015, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il nuovo regime, stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto del 2017, ha previsto che fino a che la contrattazione collettiva nazionale non avrà determinato la graduale convergenza dei trattamenti accessori e delle risorse destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016.
Diversa la regola per gli enti locali che non hanno potuto destinare nel 2016 risorse aggiuntive a causa del mancato rispetto del patto di stabilità 2015: l'ammontare delle risorse non può superare il corrispondente importo determinato per il 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nel 2016.

La regola
Come fare, dunque, per costituire ex novo il fondo dell'unione? La sezione Sardegna innanzitutto impone il rispetto dell'articolo 32, comma 5, del Tuel, secondo cui la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare il superamento della somma delle spese sostenute dai singoli Comuni partecipanti. Pertanto, le risorse da trasferire al fondo di nuova costituzione devono essere determinate applicando il criterio del “ribaltamento delle quote” di pertinenza dei singoli Comuni aderenti, talché la relativa costituzione deve risultare a “saldo zero” e non comportare un incremento della spesa per il trattamento accessorio precedentemente sostenuta da ogni Comune. In atri termini: sommando l'importo del fondo del singolo Comune aderente, decurtato della quota “ribaltata” su quello dell'Unione, con la quota di sua spettanza “ribaltata”, la spesa complessiva per il trattamento accessorio deve risultare invariata.
Il Comune dovrà dunque quantificare l'ammontare complessivo delle risorse del proprio fondo, nel rispetto del limite rappresentato dal corrispondente importo determinato per il 2016 fissato dall'articolo 23, comma 2; poi potrà procedere a scorporare le quote del trattamento accessorio riferibili al personale comandato presso l'Unione al fine di costituire il nuovo fondo.

La delibera della Corte dei conti Sardegna n. 60/2017

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