Personale

Il Comune non può assicurare i volontari se manca la convenzione con l'associazione

di Amedeo Di Filippo

L'ente locale può avvalersi del lavoro prestato dai volontari, ma se non sono stipulate apposite convenzioni con le associazioni di appartenenza non può assumere gli oneri relativi alla stipula di polizze assicurative dirette a fornire copertura dai rischi di infortunio, malattia e responsabilità verso terzi. Lo afferma la sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti con la delibera n. 126/2017.

Il caso
Il regolamento della biblioteca civica prevede che il personale addetto sia volontario, non retribuito e coordinato da un dipendente comunale appositamente individuato. Il sindaco chiede alla sezione se il Comune può assumere l'onere relativo alla stipula di polizze assicurative dirette a fornire copertura dai rischi di infortunio, malattia e responsabilità verso terzi per cittadini che intendono prestare servizio volontario a titolo individuale.
I giudici contabili del Piemonte partono dal postulato che al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione si accede tramite concorso, onde evitare l'instaurazione surrettizia di forme di lavoro precario non disciplinate dalla legge. Solo i lavoratori dipendenti godono di copertura assicurativa contro malattie e infortuni, tesa a esonerarli dal rischio connesso all'impossibilità di rendere la prestazione lavorativa; e solo essi possono disporre della copertura della responsabilità civile verso terzi nelle ipotesi disciplinate nei contratti collettivi.

Gli oneri
Per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, l'articolo 4 della legge n. 266/1991 ha posto direttamente in capo a esse l'onere di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'articolo 7 prevede la possibilità che lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possano stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato, che devono contenere come elemento essenziale la copertura assicurativa, i cui oneri sono messi a carico dell'ente pubblico.
Se questo è il contesto normativo, solo nell'ipotesi di stipulazione della convenzione con le organizzazioni di volontariato sorge l'onere della copertura assicurativa a carico dell'ente, per cui nel caso di specie non è possibile per il Comune assumere alcun onere assicurativo nei confronti del personale volontario addetto alla biblioteca.

La delibera della Corte dei conti Piemonte n. 126/2017

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