Personale

Infortunio in itinere, l'Inail non indennizza chi usa il proprio veicolo senza necessità

di Alberto Ceste

Il lavoratore che nel percorrere con il proprio veicolo il tragitto tra la propria casa ed il luogo di lavoro e viceversa non fornisce prova dell'uso necessitato del veicolo privato, non è indennizzabile dall'Inail per l'infortunio in itinere. L'utilizzo del mezzo privato che non trova riscontro nella prestazione lavorativa con un nesso obiettivamente apprezzabile (ad esempio perché negli orari di servizio non vi sono idonei mezzi di trasporto pubblico utilizzabili) esclude l'applicabilità della norma sul diritto all'indennizzo contenuta nell'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. Questa prevede infatti l'assicurazione per gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di casa a quello di lavoro per gli assicurati che utilizzino un mezzo di trasporto privato, soltanto se necessitato (Corte di cassazione sezione lavoro sentenza n. 16835 del 7 luglio 2017).

L'infortunio in itinere ed il rischio elettivo
Per la configurazione dell'infortunio in itinere è indispensabile che sia dimostrato, anche solo indirettamente, il nesso eziologico tra l'evento lesivo ed il lavoro. Se avviene un'interruzione volontaria di tale nesso l'infortunio non è indennizzabile. Il cosiddetto rischio elettivo, frutto di una libera (in quanto del tutto personale) ma abnorme (perché arbitraria ed estranea alle finalità produttive) scelta del lavoratore di utilizzare il veicolo privato, lo conduce ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa e tali da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento. Di conseguenza, al rischio elettivo non può neppure riconoscersi la natura di infortunio in itinere.

L'assicurazione nel tragitto casa lavoro con veicolo privato
L’articolo 12 comma 1 del Dlgs n. 38 del 2000 contempla espressamente l'operatività dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, ma solo se necessitato. Il primo elemento a cui far riferimento per valutare se tale necessità, anche solo relativa, sussista, è quello relativo alla mancata deviazione del percorso rispetto al tragitto considerato più breve rispetto a quello percorso dai mezzi pubblici per collegare il luogo di lavoro e la casa di abitazione e viceversa.
Superata positivamente questa prova, il lavoratore dovrà poi anche provare che l'uso del mezzo privato era ad esso imposto da particolari esigenze, quali, ad esempio, quelle ricollegate ai doveri costituzionali di solidarietà familiare nel caso in cui il luogo della sua personale dimora sia diverso da quello in cui vive la propria famiglia. Innumerevoli esempi di uso necessitato, già ipotizzati dalla giurisprudenza, potrebbero ancora farsi, quale quello in cui il dipendente si sia avvalso del mezzo di trasporto privato su esplicita richiesta del datore di lavoro (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 16950 del 31 luglio 2007). Nella risoluzione dei casi prospettati, la giurisprudenza è però unanime nel riconoscere che in linea di massima il lavoratore dovrebbe sempre utilizzare il mezzo di trasporto pubblico quale normale strumento di mobilità per avere un grado minimo di esposizione al rischio dei pericoli della strada (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 22759 del 3 novembre 2011).
La modalità di trasporto privata, infatti, presenta una specifica e particolare pericolosità, ricollegabile:
• sia alla pericolosità intrinseca della circolazione stradale;
• sia, soprattutto, al fatto che la guida del veicolo da parte di un soggetto, nella maggior parte dei casi privo di una qualificazione professionale e suscettibile di trovarsi in condizioni soggettive non ottimali (anche per la stanchezza e le preoccupazioni causate dall'attività lavorativa), determinano l'insorgere di uno specifico e ben più grave rischio di riportare lesioni stradali.

La presenza nel caso esaminato del rischio specifico di lavoro
La sentenza n. 8 del 12 gennaio 1971 della Corte costituzionale ha accolto il concetto di rischio specifico di lavoro, che si ha quando ricorrono due elementi fondamentali intesi quali “aggravanti” del rischio generico che grava su tutti gli utenti della strada:
• il tragitto;
• il mezzo di trasporto utilizzato.
Condizione necessaria per l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere è dunque che l'evento lesivo si sia verificato nel percorrere il tragitto che consente al lavoratore di recarsi direttamente sul luogo di lavoro e far ritorno alla propria casa e solo se l'uso del mezzo privato sia necessitato da cause estranee alla volontà del lavoratore, ma pur sempre ricollegabili, anche relativamente, alle esigenze di lavoro.
Nel caso esaminato, la lavoratrice, mentre con il proprio motociclo stava rientrando a casa dal posto di lavoro distante circa sei chilometri cadeva rovinosamente a terra e richiedeva successivamente l'indennizzo dei danni patiti per presunto infortunio in itinere.
Indennizzo che i Giudici del merito invece le negavano, sostenendo che non fosse stata adeguatamente comprovata la necessità della ricorrente di far ricorso al mezzo privato, sussistendo anzi la fattispecie del rischio specifico, poiché:
• “l'infortunata nulla ha provato circa la totale carenza all'epoca di idonei mezzi di trasporto pubblico ovvero l'impossibilità di fruire di corse con fermate intermedie poste ai margini della tratta interessata da lavori (lunga circa 700 metri), … quindi agevolmente percorribile a piedi da persona non anziana ed in buone condizioni”;
• “alcuna deduzione era stata fatta circa le specifiche necessità domestiche o familiari che imponessero a costei un sollecito rientro a casa”.

La sentenza
La Suprema Corte ha respinto il ricorso rilevando che:
• “anche l'uso del mezzo proprio (senza altra connessione funzionale con l'attività lavorativa assicurata) non è di ostacolo all'indennizzabilità, ma permane la condizione ... che l'uso sia “necessitato” ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione (in particolare attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici che comporta un minore grado di esposizione al rischio della strada)”;
• “il requisito della necessità in discorso non deve essere inteso in senso assolto, essendo sufficiente una necessità relativa … (esigenze personali e familiari, altri interessi meritevoli di tutela)”;
• la prova dell'uso necessitato dev'essere fornita dall'infortunato e “non può ritenersi assolta attraverso l'uso di generiche presunzioni (ritenendo cioè … in re ipsa l'esigenza di poter dedicare il massimo di tempo libero ai più svariati bisogni della vita di ciascuno e di migliorare così la qualità della vita”.

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