Personale

Partecipate, lavoro flessibile e polizia municipale: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

DISSESTO E MANTENIMENTO DEI RESIDUI
La disciplina sui compiti dell'organo straordinario di liquidazione e su quelli dell'ente locale non introduce alcuna deroga all'articolo 228, comma 3, del Tuel, stabilendo che i residui rientranti nella gestione del primo debbano essere cancellati dal bilancio comunale. Si limita a chiarire che, per i residui inclusi nel piano di rilevazione o nella procedura semplificata articolo 258, compete all'organo del dissesto l'estinzione mediante pagamento: la previsione, quindi, afferisce alla gestione e non alla contabilizzazione del debito dell'ente. Per tali debiti, di conseguenza, fino all'estinzione con il pagamento, continuano a permanere le ragioni che ne hanno determinato l'iscrizione in bilancio. In base al combinano disposto degli articoli 228, comma 3, del Tuel e 3, comma 4, Dlgs 118/2011, infatti, possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE DEL 30 GIUGNO 2017 N° 98

COMPOSIZIONE ORGANI DELLE PARTECIPATE
Sulla composizione degli organi amministrativi delle partecipate, l'articolo 11 del testo unico impone applicazione immediata di quanto prevede, tanto più che il comma 8 non si esprime nel senso che non possono essere “nominati” amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ciò che lascerebbe pensare a un divieto relativo a una futura nomina rispetto a quella in corso, bensì introduce il pronto divieto del duplice ruolo.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA VALLE D'AOSTA - PARERE DEL 14 LUGLIO 2017 N. ° 7

COMPENSI TURNI POLIZIA MUNICIPALE E PROVENTI MULTE STRADALI
La natura straordinaria dell'entrata non consente di destinare a spese correnti di carattere ripetitivo, venendo altrimenti pregiudicata la stabilità degli equilibri finanziari e la sana gestione del bilancio. Sulla base di questo presupposto la giurisprudenza contabile ha ritenuto finanziabile l'indennità di turno con i proventi per violazione del codice della strada, ma solo in presenza di determinati presupposti volti a escludere la natura ripetitiva della spesa. In particolare, l'indennità di turno è riconducibile al comma 5 bis, articolo 208, del Codice della Strada nei casi in cui si tratti di spesa correlata «a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187». La corresponsione dell'indennità, pertanto, deve collegarsi all'attivazione di progetti finalizzati a specifici interventi con riferimento ai servizi notturni e alla prevenzione delle violazioni in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di stupefacenti.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE DEL 22 GIUGNO 2017 N° 92

LIMITI AI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE
Se la convenzione con cui era svolto un servizio associato (servizi finanziario) utilizzava personale a tempo determinato, la spesa relativa può essere utile per determinare il costo per le assunzioni a tempo determinato (ovviamente nei limiti della quota che la disciplina della convenzione pone a carico di ogni singolo Comune). Se, invece, il personale in convenzione era assunto a tempo indeterminato, la spesa sostenuta non può essere utile per il calcolo previsto dal comma 28, articolo 9, del decreto legge 78/2010. La natura del rapporto relativo all' assunzione del personale a tempo determinato, infatti, non muta per il fatto che il servizio venga sia in forma singola o associata. In buona sostanza, occorre considerare soltanto se il rapporto di lavoro del dipendente era a tempo determinato o a tempo indeterminato per la verifica delle capacità di assumere.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA – PARERE DEL 5 LUGLIO 2017 N° 199

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