Personale

Manutenzioni, tetti di spesa e obbligo di gara: le istruzioni di Corte conti sugli incentivi ai progettisti

di Arturo Bianco

In attesa che la sezione Autonomie della Corte dei Conti sciolga il dubbio se gli incentivi per le funzioni tecniche entrano o meno nei tetti del fondo per la contrattazione decentrata e della spesa del personale, le sezioni regionali di controllo della magistratura contabile forniscono chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016.
In particolare, si comincia ad affermare che
• questi compensi possono essere erogati anche per le attività di manutenzione;
• sono destinati esclusivamente ad attività aggiudicate mediante una gara;
• non possono essere erogati in assenza di un regolamento;
• da questo sistema restano fuori gli incentivi per attività previste dalla normativa precedente, a partire dalla progettazione delle opere pubbliche;
• la fissazione delle soglie per l'erogazione dei nuovi premi spetta all'autonomia regolamentare delle singole amministrazioni.

I tetti di spesa
La sezione autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione 7/2017 (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 13 aprile), ha fissato i principi per cui le somme necessarie per la corresponsione di questi istituti entrano sia nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata sia in quello della spesa per il personale. Le motivazioni utilizzate non hanno convinto la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria, (deliberazione 58/2017; Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 19 luglio), per la quale queste risorse non devono invece entrare nei tetti di tali fondi. Di conseguenza, i giudici contabili hanno invitato formalmente la sezione Autonomie a rivedere il proprio orientamento.

Manutenzioni incluse
Sulla base del parere 187/2017 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, l’incentivazione delle funzioni tecniche può essere erogata anche per le attività di manutenzione. Alla base di questa indicazione, che ribalta il Dl 90/2014 e le interpretazioni della magistratura contabile, c’è l’estensione di questi benefici agli appalti di servizi e forniture. Il successivo parere 190/2017 della stessa sezione regionale ritiene che gli incentivi per le funzioni tecniche siano riconoscibili solamente nel caso di svolgimento di una gara, e non anche nel caso di aggiudicazione con procedure diverse. La stessa sezione, con i pareri n. 185, 190 e 191, ritiene che in assenza del regolamento attuativo dell'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016, cioè dell’incentivazione delle funzioni tecniche, questi compensi non possano essere erogati, e fissa il divieto di retroattività nell'applicazione. Ma nel contempo viene chiarito che le singole amministrazioni devono calcolare le somme necessarie per corrispondere questa incentivazione ed erogarle solamente dopo l'adozione del regolamento.

I vecchi incentivi
I pareri 113/2017 della sezione di controllo della Corte dei Conti del Piemonte e 185/2017 della sezione della Lombardia chiariscono che le incentivazioni previste dalla precedente normativa (Dlgs 163/2006) e non dal nuovo codice degli appalti, a partire dalla progettazione delle opere pubbliche e dalla responsabilità della sicurezza, vanno finanziate con risorse diverse da quelle oggetto della nuova regola e che, per queste somme, si può continuare ad applicare l’esclusione dal tetto del fondo per la contrattazione decentrata e da quello della spesa del personale. Il parere 185/2017 della sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia chiarisce infine che la fissazione delle soglie per la erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche è materia rimessa alla valutazione discrezionale dei singoli regolamenti.

La delibera 7/2017 della sezione Autonomie

La delibera 58/2017 della sezione di controllo per la Liguria

La delibera 18/2017 della sezione di controllo per la Lombardia

La delibera 190/2017 della sezione di controllo per la Lombardia

La delibera 191/2017 della sezione di controllo per la Lombardia

La delibera 113/2017 della sezione di controllo per il Piemonte

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