Personale

La pre-intesa non è valida per determinare gli effetti giuridici del contratto integrativo

di Vincenzo Giannotti

Sotto la lente dei giudici contabili finiscono alcune questioni riguardanti la contrattazione integrativa, e in particolare, la validità giuridica della pre-intesa e la legittimità o meno della corresponsione delle indennità di disagio al personale dei livelli per l'utilizzo dei videoterminali.

La validità della pre-intesa
A seguito delle verifiche contabili di un Comune, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con la deliberazione n. 68/2017 hanno affrontato la correttezza della procedura seguita dall'ente locale per la stipula dei contratti decentrati, la quale avveniva nel modo seguente:
a) le parti sindacali, in accordo con la parte datoriale, hanno convenuto di considerare valida la sottoscrizione della pre-intesa;
b) una volta sottoscritta essa diveniva oggetto della relazione tecnico-finanziaria e illustrativa da presentare al Revisore per il rispettivo parere;
c) il revisore dei conti ne certifica la compatibilità dei costi;
d) la Giunta comunale autorizza il Presidente alla sottoscrizione definitiva che veniva firmata dai componenti di parte pubblica e sindacali senza necessità di una nuova convocazione.
In considerazione della sola rilevanza formale della sottoscrizione definitiva, la stessa avveniva negli anni successivi (esempio: pre-intesa del 2013 e 2014 veniva sottoscritta definitivamente alla fine del 2015).
Il Collegio contabile rileva come la citata prassi si ponga in violazione delle disposizioni della contrattazione nazionale (articolo 40, commi 3 e 3-bis, Dlgs n. 165/2001), che demanda al contratto nazionale la funzione di regolare i rapporti tra i due livelli di contrattazione, le procedure negoziali della contrattazione integrativa, nonché i relativi soggetti partecipanti. Pertanto, la procedura effettuata, ponendosi al di fuori delle regole stabilite dal contratto nazionale, non è sufficiente per il determinarsi degli effetti giuridici del contratto, in quanto solo con la sottoscrizione definitiva, il contratto integrativo diventa giuridicamente efficace e può essere applicato a tutti gli istituti normativi ed economici, ivi disciplinati.

Indennità di disagio per i videoterminalisti
I giudici rilevano inoltre un'altra criticità nella distribuzione del fondo delle risorse decentrate e in particolare, per quanto riguarda l'erogazione dell'indennità di disagio per il personale operante con videoterminali. Secondo il Collegio contabile la materia delle indennità è assoggettata a un principio di tipicità, in base al quale è fatto divieto alle amministrazioni di attribuire al proprio personale emolumenti diversi da quelli specificamente previsti dalla contrattazione nazionale. Nel caso di specie, l'indennità di disagio (articolo 17, comma 2, lettera e), Ccnl del 1° aprile 1999) è prevista per “compensare l'esercizio di attività o in condizioni particolarmente disagiate”, ossia in presenza di una condizione oggettiva del contesto ambientale nel quale si svolge la prestazione di lavoro. Sulla legittimità della stessa indennità di disagio, il Collegio contabile è cosciente di come vi siano state sulla questione della sua corretta applicazione diversi interventi da parte dell'Aran e dei servizi ispettivi del ministero dell'Economia e delle Finanze, ma anche alcuni interventi da parte del giudice del lavoro.
In ogni caso, al fine di rendere questa indennità coerente con le disposizioni legislative e contrattuali, risulta fondamentale che il contratto integrativo di ente contenga una puntuale e analitica individuazione delle motivazioni per le quali l'utilizzo di un videoterminale, di per sé non costituente un'attività disagiata, meriti l'erogazione dell'indennità di disagio prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, pena la nullità della clausola del contratto integrativo che prevede tale emolumento, sanzione prevista dall'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Le conclusioni
Il Collegio contabile ha accertato dunque la violazione delle norme che disciplinano la contrattazione integrativa trasmettendo la pronuncia contenuta nella deliberazione alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 52, comma 4 del Dlgs 174/2016 secondo cui “I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni”.

La deliberazione della Corte dei conti Liguria n. 68/2017

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