Personale

Sblocco assunzioni multi-vincolato

Le amministrazioni regionali e locali si trovano, alla ripresa, ad avere spazi più consistenti per le assunzioni a tempo indeterminato per il 2017. È questo l’effetto della legislazione più recente, in particolare della conversione dei decreti legge 14 e 50, ambedue del 2017. Spazi assunzionali più ampi che cominciano a essere offerti in modo differenziato, anche se il legislatore ha cambiato alcuni dei parametri, il che non aiuta di certo la programmazione.

Le assunzioni per gli enti locali
Gli enti che non erano assoggettati al Patto di stabilità, quindi i Comuni fino a 1.000 abitanti e le unioni dei Comuni, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato in modo da coprire tutte le cessazioni verificatesi dal 2007 ovvero la intera spesa dei cessati.
Gli enti che erano assoggettati al Patto di stabilità possono effettuare assunzioni di personale nel tetto del 75% dei cessati del 2016 se dimostrano di avere un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari dal decreto del ministro dell’Interno del 10 aprile 2017. Nel caso in cui non rispettino questo vincolo le loro capacità assunzionali sono limitate al 25% della spesa dei cessati del 2016. Inoltre, i Comuni con popolazione con popolazione compresa tra 1.000 e 3mila abitanti possono effettuare assunzioni di personale nel tetto del 100% dei risparmi delle cessazioni 2016 se hanno un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti inferiore al 24%. Si deve inoltre ricordare che, per le assunzioni dei vigili, i Comuni possono utilizzare nel tetto dello 80% i risparmi della spesa di quelli cessati nel 2016.

I limiti per le Regioni
Le Regioni, se hanno un rapporto al di sotto del 12% tra spesa del personale e titolo 1 delle entrate correnti, senza considerare quelle a destinazione vincolata, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 75% dei cessati 2016. Possono inoltre effettuare assunzioni di personale da adibire all’attivazione del numero unico europeo di sicurezza 112 nel tetto di un dipendente ogni 30mila abitanti per profili che non sono esistenti nell’ente e utilizzando a tal fine il 100% dei risparmi delle cessazioni.

Il conteggio delle capacità assunzionali
Regioni ed enti locali aggiungono a queste capacità assunzionali quelle, non utilizzate, del triennio precedente. Quindi nel 2017 si possono utilizzare le capacità assunzionali degli anni 2014, 2015 e 2016. Quelle del 2015 e 2016 sono utilizzabili in tutte le Regioni, salvo che in Sicilia, in quanto in questa regione non è stato ancora dichiarato che non vi sono più dipendenti degli enti di area vasta in sovrannumero. Da sottolineare che le capacità assunzionali residue del 2014 sono utilizzabili solamente nel corso del 2017. Su come conteggiare queste capacità assunzionali la tesi largamente prevalente è che esse possono esserlo nella misura prevista dalla normativa in vigore nell’anno in cui sono maturate, quindi 60% dei risparmi delle cessazioni 2013 (percentuale che sale allo 80% in caso di rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%), 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014 (percentuale che sale al 100% in caso di rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%) e 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015 (percentuale che sale allo 80% in caso di rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% ed al 75% nei Comuni fino a 10mila abitanti con un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari). La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 23/2017 ritiene invece che esse possano essere utilizzate nella misura prevista nell’anno in cui sono utilizzate.
Le amministrazioni devono dimostrare il rispetto di tutte le numerose condizioni previste dal legislatore. Tra esse ricordiamo: rispetto del pareggio di bilancio e del tetto di spesa del personale; attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti; adozione del bilancio e del conto consuntivo e trasmissione delle informazioni sui conti consolidati; adozione del piano delle azioni positive e del piano delle performance.

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