Personale

Il militare della Guardia di Finanza sospeso dal servizio non può essere trasferito

di Ulderico Izzo

È legittima la mancata ammissione alla procedura di trasferimento, dipendente dalla circostanza che il richiedente - al momento della richiesta - era sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei.
Così si esprime il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli con la sentenza n. 284/2017 depositata lo scorso agosto.

Il fatto
Dinanzi al Tar Friuli è stato impugnato il provvedimento del Comando generale della Guardia di Finanza, con il quale veniva determinata la mancata ammissione, di un appartenente al predetto corpo militare, alla fase regionale/periferica della procedura di trasferimento da lui richiesta.
L'organo di vertice della Guardia di Finanza aveva escluso il militare dalla procedura di trasferimento in quanto questi era soggetto - al momento della presentazione della domanda - alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi.

La decisione
Con la sentenza in commento, il Tar Friuli ha ritenuto non affetta da alcun vizio la scelta del comando generale in quanto, nell'articolazione della propria struttura interna, funzionale al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico assegnatigli, la Guardia di Finanza, al pari delle altre amministrazioni, esercita un potere ampiamente discrezionale, che è sindacabile solo in ipotesi di gravi incongruenze o illegittimità. Il giudice amministrativo ha ritenuto la scelta del Comando generale della Guardia di Finanza, di escludere dal piano annuale per l'impiego i dipendenti che versano in una situazione di sospensione dal servizio, ivi compresa quella per ragioni disciplinari, funzionale all'esigenza di garantire la piena e immediata operatività dei trasferimenti.

Conclusioni
La pubblica amministrazione attraverso l'attività amministrativa provvede alla cura degli interessi a essa affidati mediante operazioni e attività. Nel caso di specie, il Comando generale della Guardia di Finanza ha esercitato il proprio potere correttamente al fine di individuare il modo migliore per perseguire l'interesse pubblico.

La sentenza del Tar Friuli n. 284/2017

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