Personale

Corte dei conti, la mancata costituzione del fondo accessorio blocca il riporto delle risorse variabili

di Gianluca Bertagna

Quali somme del salario accessorio possono essere comunque utilizzate anche in assenza di costituzione del fondo nell'anno di riferimento?
Come noto, la contabilità armonizzata, ha disciplinato nel dettaglio che cosa accade al bilancio in relazione alla tempistica delle procedure di costituzione e utilizzo del fondo del trattamento accessorio degli enti locali. In modo particolare, nel punto 5.2 del principio contabile, è stato affermato che in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Ma come si può intendere la dicitura «obbligatoriamente prevista»? A quali specifiche voci del fondo si sta facendo riferimento?
Le domande sono state poste alla Corte dei conti del Molise, la quale con la deliberazione n. 161/2017 ,ha chiarito nel dettaglio come applicare il principio contabile (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 1° agosto e l’approfondimento sul Quotidiano degli enti locali e della Pa di ieri).

Le somme vincolate
L'elemento discriminante sembra essere nella sostanziale differenza tra risorse stabili e risorse variabili. Le prime, una volta legittimamente quantificate, si ritengono consolidate negli anni successivi. Le seconde, invece, devono essere valutate di anno in anno, nel rispetto anche dei parametri di virtuosità (su tutti il pareggio di bilancio e il contenimento delle spese di personale) indicati all'articolo 40, comma 3-quinquies, del Dlgs 165/2001.
Richiamando anche un orientamento precedente della Sezione Veneto, i magistrati del Molise concordano sul fatto che l'effetto della mancata costituzione del fondo è quella di far confluire nel risultato di amministrazione vincolato, la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la parte stabile: con la conseguenza che tutte le risorse di natura variabile ivi incluse quelle da «riportare a nuovo» vanno a costituire vere e proprie economie di spesa.
La dicitura «obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale» è quindi da riferirsi al complesso delle risorse stabili, le quali, non avendo la caratteristica della discrezionalità, sono comunque vincolate e obbligatoriamente stanziate da parte dell'amministrazione.

Le voci variabili
Al contrario, senza costituzione del fondo, nessuna voce di parte variabile può essere riportata automaticamente nell'anno successivo. Come affermato dai giudici contabili, tale quota comprende, voci che, avendo carattere occasionale o essendo soggette a variazioni anno per anno, non possono consolidarsi nei fondi, ma devono e possono trovare applicazione solo nell'anno in cui sono state discrezionalmente previste e alle rigide condizioni, da riscontrarsi anno per anno, indicate nei contratti collettivi nazionali di riferimento; è la formale deliberazione di costituzione del fondo che assume rilievo quale atto finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle risorse.
L'Aran, nell'orientamento 482 del 2012, ha, altresì, affermato che in virtù della specifica finalizzazione annuale e della loro natura variabile (sia il loro stanziamento che l'entità delle stesse possono variare da un anno all'altro), le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate sull'esercizio successivo in caso di non utilizzo nell'anno di riferimento.
In sintesi: senza la costituzione formale del fondo del salario accessorio, nessuna risorsa variabile potrà essere stanziata e mantenuta nell'esercizio successivo.

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