Personale

Budget «autonomo» per le assunzioni dei Vigili - Così i calcoli dopo il decreto sicurezza

di Vincenzo Giannotti

Il decreto sicurezza (Dl 14/2017) ha aperto alla possibilità, da parte dei Comuni, di effettuare assunzioni di personale della Polizia locale nel limiti più ampi, per gli anni 2017 e 2018, utilizzando il turn over previsto dal Dl 90/2014 (80% nel 2017 e 100% nel 2018), rispetto ai vincoli vigenti per l’altro personale (ossia del 25% elevabile al 75% per gli enti che abbiano rispettato il rapporto numero di dipendenti e popolazione residente definiti dal Dm del 10 aprile 2017). Alla domanda del comune sul corretto calcolo delle capacità assunzionali, la Corte dei conti Toscana (deliberazione n.164/2017) risponde che la normativa non consente la determinazione di due distinti budget assunzionali.

L’incognita del Comune
A fronte della normativa sopravvenuta con il decreto sicurezza, che prevede di applicare una percentuale superiore sulla spesa relativa alle cessazioni del personale di polizia locale rispetto a quella ordinaria, un Comune chiede se le norme in questione vadano a determinare due distinti budget assunzionali: uno per la polizia locale, da determinarsi sulla spesa relativa ai cessati della stessa tipologia dell'anno precedente, e l'altro per il restante personale, sul resto delle cessazioni, esclusi i cessati della polizia locale. L’alternativa è permettere agli enti di valutare quale delle due disposizioni applicare, nell'ottica del potenziamento delle forze di polizia locale.

Le indicazioni della Corte dei conti
La Corte precisa che se il dubbio del Comune riguarda la possibilità di considerare, per l'assunzione di personale di polizia locale, anche la spesa relativa alle cessazioni del restante personale, e non solo quella relativa alle cessazioni del personale di polizia locale, allora la risposta non potrà che essere negativa. In questo caso dovrà essere applicata la percentuale più ridotta prevista dal comma 228 della legge 208/2015, e non la percentuale superiore introdotta dall'articolo 3, comma 5 del Dl 90/2014. La percentuale superiore, infatti, può essere applicata solo sulla spesa relativa alle cessazioni del personale di polizia locale e, fra l'altro, in tal caso viene precisato che queste cessazioni non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale. In altri termini, non sembra che vengano determinati due budget assunzionali, ma l'ente locale che intenda potenziare le attività di polizia locale mediante assunzioni dovrà ricorrere alle capacità assunzionali ordinarie, e poi utilizzare questi spazi anche (o solo) per il potenziamento del personale di polizia locale, in relazione al fabbisogno dell'ente e alla sua discrezionalità.

I principi per il calcolo
Il ragionamento dei giudici contabili è il seguente:
• Il budget assunzionale, che riguarda tutte le cessazioni del personale, è determinato sulla base del comma 228 della legge 208/2015 (25% delle cessazioni elevabile al 75% qualora vi sia stato il rispetto del rapporto fra dipendenti e popolazione residente). In questo caso è indifferente la sua destinazione al tipo di assunzioni che si intendono effettuare (polizia locale o altro personale);
•Non è possibile, invece, destinare parte delle altre cessazioni per coprire la necessità dell'assunzione del personale della polizia locale qualora la cessazione del personale della polizia locale dovesse essere insufficiente. In questo caso, infatti, il legislatore ha previsto espressamente che le cessazioni del personale della polizia locale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

Le conseguenze operative
Facendo un esempio concreto, se un ente ha due cessazioni pari complessivamente a una spesa di 20, di cui 10 per la cessazione di un dipendente appartenente alla polizia locale e 10 per altro dipendente, la capacità assunzionale ordinaria risulterà pari a 15 (esempio utilizzando il 75% delle cessazioni), che potrà utilizzare per assumere chiunque. Se utilizza 8 (pari all'80% di 10 della cessazione del personale della polizia locale) per assumere un altro appartenente della polizia locale, ma il cui valore dell'assunzione è pari a 10, il restante importo di 2 non potrà essere prelevato dalla cessazione dell'altro personale, ottenendo in questo modo un valore residuo assunzionale pari a 5,5. In quest'ultimo caso, infatti, sarà costretto a prelevare, dal valore complessivo del budget assunzionale ordinario pari a 15, l'importo dell'assunzione pari a 10 con un valore residuo di spazio assunzionale pari a 5 (e non 5,5 come nel caso precedente).

La delibera 164/2017 della Corte dei conti, sezione di controllo per la Toscana

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