Personale

Per l’incarico nell’ufficio stampa nessuna corsia preferenziale ai dipendenti

di Paola Rossi

Per la Cassazione i dipendenti della Regione Lazio non godono di alcuna corsia preferenziale, rispetto a figure esterne all’ente territoriale, per rivestire il ruolo di addetto all’Ufficio stampa della giunta. Lo dice la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 21060/2017, depositata ieri. La ricorrente non ha contrastato la procedura seguita o i requisiti professionali della figura esterna designata al ruolo, ma ha lamentato la violazione di un preteso ordine di priorità tra le due categorie individuate dalla disciplina regionale di settore. Diritto soggettivo che la Corte di cassazione conferma non essere sussistente.

La vicenda processuale
La ricorrente in Cassazione impugnava la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato l’affermazione del Tribunale, secondo cui non sussisteva alcun diritto di preferenza nell'affidare l’incarico di giornalista addetto all'Ufficio stampa della Regione Lazio e che non vi erano i presupposti per il trasferimento. Anche in secondo grado, quindi, è stato negata la priorità giuridica “rivendicata” in base al regolamento regionale n. 1/2002 che all’articolo 38 prevede «L'Ufficio stampa della Giunta, istituito all'interno della direzione regionale “attività della presidenza” è costituito, nei limiti della dotazione organica determinata nell'allegato C da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti individuato tra dipendenti regionali, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di aspettativa, comando e fuori ruolo, o tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione ». La norma è stata brandita come grimaldello dalla dipendente pubblica - da sempre assegnata a mansioni di informazione e comunicazione della Regione e iscritta all’Ordine dei giornalisti - per ottenere il ruolo nell’Ufficio stampa tramite il proprio trasferimento dall’attuale collocazione alla direzione regionale. La cassazione conferma la lettura della norma che definisce non un ordine di preferenza, ma una via alternativa nella scelta operata dalla Regione.

L’inquadramento normativo
La Cassazione nel dar torto alla dipendente regionale prende le mosse dall’articolo 6 della legge 150/2000 che afferma «Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge». Come previsto dalla legge la Regione si era poi dotata del regolamento applicativo, nel 2002, ricalcando la norma dell’articolo 9 della stessa legge ( «Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento»).

Il no al trasferimento
La Cassazione inoltre confermava il ragionamento della Corte d’appello secondo cui con il trasferimento richiesto la dipendente regionale sarebbe stata inserita in un diverso profilo professionale e con un diverso trattamento economico, mentre il trasferimento può essere effettuato solo per lo spostamento del dipendente in un posto appartenente allo stesso livello professionale ed economico senza differenze di inquadramento e trattamento economico. Alla ricorrente che aveva curato in diverse forme, compreso l’ufficio stampa, l’informazione e la comunicazione della Regione la Cassazione nega anche l’applicabilità della disciplina transitoria che per la «prima fase» parla di conferma nel ruolo di addetto per il personale interno già assegnato. Infatti, l’esperienza raggiunta all’interno dell’ente territoriale in materia di servizi di informazione non le è valsa a superare l’ostacolo di essere assegnata ad altro ufficio proprio quando aveva presentato domanda per ricoprire il ruolo di addetto stampa. La Cassazione cita se stessa per escludere l’applicabilità della disciplina transitoria al caso specifico: «prima dell'espletamento del programma formativo non esiste un diritto perfetto all”'attribuzione delle funzioni”, ma solo il diritto ad essere “confermato nell'esercizio” delle funzioni in atto, con possibilità che consegua, in esito all'utile espletamento del corso di formazione, il diritto all'assegnazione definitiva (”attribuzione”) delle funzioni dell'informazione nell'Ufficio Stampa di nuova costituzione».

L’ordinanza della Corte di cassazione civile n. 21060/2017

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