Personale

Niente infortunio in itinere per il dipendente che abita vicino all’ufficio ma prende l’auto

di Federico Gavioli

La sentenza n. 21122/2017 della Cassazione si inserisce in una serie di orientamenti contrastanti tra di loro sugli infortuni in itinere; per i giudici di legittimità non è qualificabile come infortunio sul lavoro il caso di un medico che in caso di urgenza si reca all'ospedale in macchina pur abitando a poche centinaia di metri dallo stesso ospedale. Per i giudici di legittimità sarebbe stato più logico andare all'ospedale a piedi.

Il caso
La Corte d'appello, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di una dirigente sanitaria volta all'accertamento che l'infortunio subito nel marzo del 2005 e che si configurava quale infortunio sul lavoro in itinere, con conseguente diritto nei confronti dell'Inail alle provvidenze per inabilità temporanea assoluta oltre all'eventuale inabilità permanente. Secondo la Corte territoriale l'utilizzo dell'auto, per raggiungere il luogo di lavoro presso l'Ospedale, ove la dirigente sanitaria era medico responsabile del servizio di nefrologia e trapianti, non era necessario in quanto l'abitazione della stessa distava circa 500/700 metri che ben avrebbero potuto essere percorsi a piedi più facilmente invece che in auto, stante la presenza di sensi unici e di traffico. I giudici del merito di secondo grado hanno osservato, inoltre, che era priva di rilievo la circostanza che l'Azienda avesse autorizzato la dirigente sanitaria all'uso del mezzo proprio e del posteggio all'interno dell'Ospedale trattandosi di scelte del datore di lavoro che non potevano ricadere sull'Inail. Secondo la Corte territoriale, inoltre, non era in dubbio che quella mattina la dirigente sanitaria era stata chiamato in Ospedale per un' urgenza, ma percorrendo a piedi tale breve distanza avrebbe maggiormente garantito la sua presenza. L'uso della vettura fu una scelta del medico che non aveva spiegato perché quel giorno, a differenza degli altri, vi fossero circostanze che giustificavano l'utilizzo dell'auto.

L'analisi della Cassazione
La dirigente sanitaria è ricorsa in Cassazione affermando che , in primo luogo, la Corte non ha valutato che in precedenza aveva subito un altro infortunio, mentre si recava a piedi in Ospedale, a seguito del quale provava ancora dolori nel camminare. Per la Cassazione il motivo è infondato. La Corte ha affermato che la ricorrente non aveva allegato né in Tribunale, né nella memoria di costituzione che «quel giorno fosse diverso dagli altri, ad esempio,.... per una sua condizione fisica che a dispetto della logica consigliassero l'uso dell'auto privata». La dirigente sanitaria nel motivo in esame ammette che aveva fatto presente soltanto nelle note datate maggio del 2009 di aver subito in precedenza un infortunio in conseguenza del quale aveva ancora dolori che le impedivano una camminata veloce. La ricorrente riferisce anche che, in relazione a tale precedente infortunio, aveva instaurato un giudizio nel corso del quale si era svolta una Ctu di cui però non aveva potuto dare atto nel ricorso del presente giudizio, in quanto depositata successivamente. Dalla stessa esposizione in ricorso risulta, pertanto, che tale precedente infortunio, risalente al 2002 , e dal quale, secondo il medico, le erano residuati dolori, ben avrebbe potuto essere allegato fin dal primo grado a prescindere dall'esito della Ctu svolta in altro giudizio. Tra l'altro, evidenzia la Corte di cassazione , la ricorrente neppure riporta le conclusioni della consulenza svolta nell'altro giudizio al fine di dimostrare la fondatezza di quanto da essa sostenuto e che cioè l'uso dell'auto era giustificato dalla sua condizione fisica derivante dal precedente infortunio. Un altro motivo di ricorso da parte della dirigente sanitaria risiede nel fatto che la Corte territoriale non aveva dato rilevanza al fatto che vi era l'autorizzazione rilasciata dall'Azienda ospedaliera all'utilizzo del mezzo proprio e al parcheggio all'interno dell'Ospedale in caso del verificarsi di urgenze. La ricorrente, medico responsabile del servizio di nefrologia, lamenta che il giorno dell'infortunio, come accertato dalla prova, era stata chiamata per un'urgenza e pertanto l'auto era stata scelta non per suoi particolari motivi o esigenze personali, ma per raggiungere il posto di lavoro nel più breve tempo possibile. Per i giudici di legittimità anche tale motivo non può essere accolto. La Cassazione su tale aspetto ha escluso qualsiasi rilevanza a tale fatto trattandosi di scelte del datore di lavoro e che, comunque, non rendevano meno fondata la circostanza che il percorso a piedi, sarebbe stato ben più rapido.

Le conclusioni
Per i giudici di legittimità la Corte territoriale ha fornito un'adeguata e corretta spiegazione delle ragioni che l'hanno indotta ad rigettare la domanda svolgendo un positivo e completo accertamento di tutte le circostanze di fatto emerse. Il ricorso è, pertanto, respinto con la condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.

La sentenza della Corte di cassazione civile n. 21122/2017

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