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Il Tar Toscana «promuove» per merito i vigili del fuoco a bordo della Concordia nella notte dell’incidente

di Paola Rossi

Andavano promossi per meriti straordinari i vigili del fuoco saliti a bordo della Concordia dopo l’impatto con l’isola del Giglio mentre era in atto l’affondamento della nave da crociera. Così il Tar Toscana con la sentenza n. 1069/2017 ha dato torto al ministero dell’Interno che aveva negato la promozione proposta dal Comandante provinciale di Grosseto, adeguandosi al parere negativo dal Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco. Secondo il Tar l’amministrazione come il vertice del Corpo dei VV.FF. sono incorsi in errore perchè hanno equiparato le operazioni svolte nelle settimane successive all’incidente sulla nave ormai arenata sugli scogli all’intervento di quei vigili che, invece, hanno affrontato la situazione di emergenza a ridosso dell’impatto e con il rischio di affondamento per salvare il maggior numero di vite umane. Rischio non da poco se solo si ricorda, diciamo così, la riluttanza ad ottemperare all’ordine di risalire a bordo impartito dalla Capitaneria di porto di Livorno proprio comandante Schettino che disceso dalla nave a bordo di una scialuppa aveva commesso l’ultimo imperdonabile errore non gestire le operazioni di salvataggio. Aveva certamente paura e pretendeva di gestire le operazioni all’asciutto proprio il contario dei Vigili del Fuoco che erano saliti a bordo a rischio della propria vita.

L’impugnazione del diniego
Nell’impugnazione del diniego davanti al Tar il Ministero viene definito «autore di una valutazione superficiale e approssimativa». Ovviamente la promozione per meriti straordinari è frutto di una valutazione connotata da un'ampia componente di merito amministrativo, come tale sindacabile solo in presenza di manifesti scostamenti dalle regole che governano l'esercizio della discrezionalità. Dice il Tar che nel caso in esame, i ricorrenti sono stati proposti per la promozione per non aver esitato «a esporsi a gravissimo rischio personale pure di consentire il soccorso alle vittime del naufragio della motonave Costa Concordia» come confermato dalle note del Comandante provinciale di Grosseto. Più specificamente, emerge che i ricorrenti si sono prontamente resi disponibili dopo aver avuto notizia dell'accaduto e sono saliti a bordo della nave già adagiata sul fianco senza avere alcuna informazione circa la stabilità dello scafo, «che avrebbe potuto continuare a ruotare fino all'affondamento della nave con conseguenze fatali per i soccorritori», prodigandosi per oltre sei ore nel salvataggio delle persone intrappolate a bordo e contribuendo così alla liberazione di circa settanta persone. E tutto questo, mentre nessuno degli appartenenti ad altri Corpi accorsi sul luogo del naufragio aveva ritenuto opportuno salire a bordo per coordinare i soccorsi e gli ufficiali della Costa avevano abbandonato la nave, nella quasi certezza che si sarebbe rapidamente inabissata.

La violazione
Per il Tar quindi i provvedimenti ministeriali di diniego della promozione hanno violato per mancanza di motivazione e per non aver tenuto conto di condotte che valgono il riconoscimento del merito straordinario sia l’articolo 32 del Dlgs 217/2005 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) sia l'articolo 3 (Motivazione del provvedimento) della legge 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

La sentenza del Tar Toscana n. 1609/2017

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