Personale

Reperibilità, salario accessorio, commissari di concorso e spese per personale di polizia locale

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Inserimento dei lavoratori nella turnazione per reperibilità
In capo al singolo lavoratore non sussiste un diritto a essere incluso automaticamente nei turni di reperibilità in quanto tale servizio non costituisce di per sé una mansione in senso tecnico-giuridico, ma integra un obbligo accessorio e intermedio per il lavoratore preposto a un determinato servizio e alle connesse specifiche mansioni. È questa la sintesi dell'ordinanza n. 20648/2017 della Corte di cassazione civile, sezione Lavoro, relativamente al giudizio inerente la sussistenza o meno del diritto di un lavoratore a essere inserito nei turni di reperibilità predisposti dal datore di lavoro. La Cassazione illustra, anche sulla base della contrattazione di riferimento, che qualora la turnazione in reperibilità consista in un obbligo «accessorio» rispetto l'ordinaria mansione, e dunque non si configuri come elemento costante dell'espletamento del servizio, in capo al lavoratore non sussiste alcun diritto a esservi automaticamente inserito. Inoltre, il servizio di reperibilità è organizzato in turni periodici secondo un piano prestabilito adottato dal datore, per le esigenze funzionali dell'organizzazione aziendale del lavoro, che si concretizzano soltanto nel caso in cui si presenti, appunto, quella specifica esigenza che la turnazione è chiamata a soddisfare.

Limite del salario accessorio: il caso dei piani di razionalizzazione
Un Comune ha chiesto alla Corte dei conti dell'Emilia Romagna se può essere escluso dal regime vincolistico delineato dall'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, l'economia che derivi dal lavoro del personale che, nell'ambito del piano di razionalizzazione, impiega i beni e servizi dal cui costo l'economia discende e conseguente a un piano di azione cui contribuiscono i lavoratori coinvolti; questo senza però che si configuri un incremento strutturale e quantitativo delle mansioni espletate. I magistrati, con deliberazione n. 136/2017/Par del 21 settembre 2017, evidenziano che l'ente deve focalizzarsi sulla valutazione di eventuali «mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro» spettanti al collaboratore. La fattispecie, del resto, non si configura necessariamente qualora si prospetti un'evoluzione delle competenze conoscitive e professionali del personale legate a un processo di cambiamento nell'organizzazione della prestazione alla cittadinanza di un determinato servizio da cui discende l'economia di spesa. Non risulta, quindi, superabile, nella fattispecie indicata, il limite di spesa fissato per la contrattazione decentrata dall'articolo 1, comma 236, della legge di stabilità per il 2016 (applicabile ratione temporis).

Scelta dei commissari di concorso
«Le previsioni normative di cui ai citati artt. 35 co. 1 lett. e) d.lgs. n. 165/2001 e 9 d.P.R. n. 487/1994, in forza dei quali i componenti della commissione di esame devono essere “esperti” nelle materie di concorso, non implicano che il requisito della necessaria esperienza risulti soddisfatto solo ove tutti i membri della commissione siano titolari di insegnamenti nelle medesime discipline oggetto della procedura selettiva, essendo sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali». È questo l'elemento principale della sentenza n. 1060/2017 del Tar Toscana – sezione I, relativamente al giudizio di legittimità sugli atti di una procedura concorsuale, rispetto alla quale alcuni candidati lamentavano violazioni, sostanziali e procedurali, inerenti:
- i criteri di scelta dei membri “esperti” della commissione;
- la procedura di fissazione dei criteri per la valutazione dei titoli dei candidati;
- la compatibilità di un commissario, in virtù della presenza di rapporti di collaborazione con un candidato.
Il Tribunale, aggiunge, che «la valutazione dei titoli, preceduta dall'individuazione dei criteri, deve seguire l'effettuazione delle prove scritte e precedere la correzione dei relativi elaborati. Va invece escluso che l'individuazione dei criteri di valutazione dei titoli debba necessariamente intervenire prima che la commissione abbia conoscenza dell'elenco nominativo dei candidati» e anche che «non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di mera collaborazione scientifica fra i componenti della commissione e alcuno dei candidati, salvo che si sia in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio».

Polizia locale: spese per equo indennizzo e degenza per causa di servizio
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 211/2017, il Dm Interno 4 settembre 2017, che disciplina i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la corresponsione al personale della polizia locale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Nel decreto viene specificato che i Comuni devono compilare la richiesta – esclusivamente con modalità telematica – avvalendosi del modello di cui al comma 1, che costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio, messo a disposizione dei Comuni sul sito web istituzionale della Direzione centrale della Finanza locale, sottoscrivendola, mediante apposizione di firma digitale, rispettivamente, del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale. Le richieste da parte dei Comuni, secondo il modello, devono essere inviate al ministero dell'Interno -Direzione centrale della Finanza locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify entro le ore 24:00 del 31 marzo di ogni anno, a pena di decadenza, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente.

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