Personale

Concorsi pubblici, il termine per impugnare decorre dall'approvazione della graduatoria

di Giovanni La Banca

Nei concorsi a posti di pubblico impiego, il termine per l’impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere col provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepirne la portata lesiva. È quanto stabilito dal Tar Basilicata con la sentenza n. 607 del 21 settembre scorso (si veda pure, sotto altro profilo, il Quotidiano degli Enti locali & della Pa di ieri, 27 settembre).

Il fatto
Una dipendente comunale impugnava gli atti di approvazione della graduatoria definitiva dell’avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, di un’unità nel profilo di collaboratore tecnico professionale - sociologo, categoria D.

Il termine di impugnazione
Il decorso del termine d’impugnazione delle graduatorie dei concorsi pubblici (nello specifico, quelli indetti dagli enti del Servizio sanitario nazionale), ai sensi dell’articolo 41 cod. proc. amm., inerente agli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, inizia dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In linea generale, il Dpr 27 marzo 2001, n. 220, recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Ssn, dispone, all’articolo 18, n. 6, che la graduatoria dei concorsi venga pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale, evidentemente onde adempiere all’obbligo di rendere pubblico e conoscibile l’esito del concorso, nonché per l’effetto della conoscenza legale, mentre dagli atti di causa tale pubblicazione non risulta essere stata effettuata. Le Regioni, in tal senso, hanno istituito un apposito albo presso la sede centrale delle aziende sanitarie dove sono affissi tutti gli atti adottati dal direttore generale dove, se non assoggettati a preventivo controllo della Giunta regionale, restano affissi per cinque giorni consecutivi. Nello specifico, la pubblicazione sul sito internet (ove non diversamente previsto) costituisce l’ordinaria e generale forma di pubblicità delle attività delle amministrazioni pubbliche, come tale idonea a garantire l’effettiva conoscibilità degli atti, come si ricava dalle regole legislative e regolamentari fissate in tema di “dematerializzazione”, con la conversione dei documenti cartacei in un formato digitale fruibile con mezzi informatici (cfr. l’articolo 50 del Codice dell’amministrazione digitale, approvato con il Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, circa “l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”). Ne consegue che il termine di impugnazione degli atti decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione degli stessi, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepirne la portata lesiva. Questa regola non soffre eccezioni: l’interessato deve mostrarsi diligente e provvedere a impugnare tempestivamente l’esito della selezione, per l’esigenza di assicurare, anche in tal caso, stabilità alle situazioni giuridiche derivanti dall’attività amministrativa, a maggior ragione allorquando vi siano interessati soggetti terzi nella contesa tra il ricorrente e la pubblica amministrazione.

L’immediata esecutività delle delibere
Non assume rilievo la circostanza che la deliberazione impugnata sarebbe stata dichiarata immediatamente eseguibile. Il carattere dell’immediata esecutività del provvedimento, ovverosia la sua attitudine a essere eseguito senza attendere il previsto periodo di affissione, non fa venire meno l’obbligo di pubblicazione per i cinque giorni di cui sopra, in quanto quest’ultimo risponde a differenti esigenze di pubblicità notizia nei confronti della generalità dei terzi, nonché a fini di opponibilità dei relativi contenuti. Non è un caso, del resto, che sistematicamente, nelle deliberazione di approvazione della graduatoria, si dà atto che essa è pubblicata all’Albo pretorio informatico.

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