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Visite fiscali, così i nuovi modelli per abilitarsi al «polo unico»

di Roberta Giuliani

Spetta al legale rappresentante della Pa autorizzare la domanda di abilitazione per i funzionari: dopo l'avvio del polo unico per le visite fiscali partito il 1° settembre scorso con il messaggio n. 3685 arrivano i nuovi chiarimenti dell'Inps sull'accreditamento delle Pa al servizio online per la richiesta visita medica di controllo. Non solo. Per semplificare le modalità di abilitazione sono stati elaborati due nuovi moduli: uno per la richiesta del datore di lavoro e l'altro per la richiesta presentata direttamente dal dipendente individuato per accedere al servizio.
Con l'avvio del Polo unico per le visite fiscali, in attuazione del Dlgs n. 75/2017, la competenza esclusiva per le visite mediche di controllo (Vmc) su richiesta dei datori di lavoro pubblici e privati o d'ufficio è stata attribuita all'Inps . La circolare n. 118/2011, richiamata dalla circolare Inps n. 3265 dell'8 agosto scorso che ha dettato le prime indicazioni operative per il funzionamento del sistema (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 28 agosto), nel definire le modalità di presentazione telematica delle visite fiscali da parte dei datori di lavoro, aveva disposto che, in caso di datore di lavoro pubblico, il modulo di richiesta delle credenziali doveva essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente.

Le nuove indicazioni
Ora l'Istituto con il nuovo messaggio precisa che per l'accreditamento delle Pa, la richiesta di abilitazione in favore dei funzionari individuati può essere autorizzata dal legale rappresentante o da un suo delegato o dai soggetti da questi ultimi espressamente indicati.
Per snellire poi la procedura di abilitazione, la modulistica di richiesta da parte delle aziende private e pubbliche è stata unificata in due nuovi modelli allegati alla circolare:
SC65 per la richiesta di abilitazione del datore di lavoro (allegato 1);
• SC62 per la richiesta di abilitazione presentata direttamente dal dipendente individuato per l'accesso al servizio (allegato 2).

Il rilascio del Pin
Una nuova modalità, oltre a quella già indicata nella circolare Inps n. 188/2011, è stata inoltre introdotta per facilitare la presentazione delle richieste e il ritiro del Pin da parte delle Pa. Il nuovo sistema, come spiega il messaggio n. 3685, prevede prima la compilazione e l'invio a mezzo Pec dei moduli sottoscritti alla sede dell'Inps territorialmente competente con allegati il documento di riconoscimento del sottoscrittore e l'eventuale delega o incarico del legale rappresentante. Successivamente la sede Inps, dopo aver provveduto ad attivare il Pin, comunica all'ente richiedente, tramite Pec, la disponibilità dello stesso e lo invita a ritirarlo. Il ritiro potrà essere effettuato da parte di un soggetto incaricato dal legale rappresentante o da un suo delegato. L'operatore Inps infine, al momento del ritiro, verifica che l'incaricato sia munito di apposita delega al ritiro del Pin e fa sottoscrivere allo stesso una ricevuta di consegna dei Pin ritirati.
Nel caso che l'utente da abilitare ha già il Pin, pur se da convertire in Pin dispositivo, l'invio dei moduli con la documentazione, esclusivamente tramite Pec delle amministrazioni richiedenti, è sufficiente per assegnare le abilitazioni. Questo sistema, sottolinea il messaggio, è valido anche per la richiesta di abilitazione delle Pa ai servizi online di visualizzazione degli attestati di malattia (circolare n. 60/2010).

Il messaggio Inps n.3685

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