Personale

Salario accessorio, la disciplina vincolistica comprende tutte le risorse che gravano sul bilancio

di Giovanni G.A. Dato

Una ente locale, con apposito quesito, chiede di conoscere se l’attribuzione della retribuzione di posizione o assegno ad personam di un incarico ex articolo 110, comma 1, Tuel in sostituzione di un dipendente di ruolo cessato e titolare di posizione organizzativa, rientra nel conteggio del salario accessorio e quindi conta al fine del rispetto del tetto anno 2015 (fondo più indennità posizioni organizzative).
La questione è stata esaminata dalla deliberazione della Corte dei conti, Sezione Regionale Controllo Piemonte, 15 settembre 2017, n. 144/2017/PAR.

Il quadro normativo
Giova premettere che mentre in precedenza trovava applicazione l’articolo 1, comma 236, Legge n. 208/2015, oggi la disciplina è recata dall’articolo 23, comma 2, Dlgs n. 75/2017, il quale pone come limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
La questione concernente l’inclusione o meno, nell’aggregato soggetto alla disciplina vincolistica, anche delle risorse destinate a finanziare la retribuzione – di posizione e di risultato - dei titolari di posizione organizzativa, è stata già esaminata dalla giurisprudenza contabile la quale ha dovuto soffermarsi su numerosi quesiti posti da vari enti locali i quali fondavano le proprie perplessità in ordine a tale inclusione sull’osservazione per cui si tratta, nel caso considerato, di trattamento fisso e continuativo, non dipendente dalla presenza in servizio e dunque diverso rispetto al salario accessorio, finanziato con risorse allocate direttamente in bilancio e non nell’apposito Fondo per la produttività individuale e collettiva.
La stessa giurisprudenza contabile, tuttavia, con riferimento all’antevigente articolo 9, comma 2-bis, Dl. n. 78/2010 ebbe modo di affermare che profili interpretativi di carattere letterale, sistematico e teleologico sembrano deporre univocamente per una applicazione omnicomprensiva della disposizione vincolistica, che comprenda, indistintamente, tutte le risorse comunque gravanti sul bilancio degli enti e destinate a remunerare il trattamento accessorio del personale, indipendentemente dalla loro formale allocazione nel Fondo appositamente costituito piuttosto che, direttamente, tra le risorse iscritte in bilancio. Ciò in quanto tale previsione appare inserita in un complesso di norme volte a rafforzare il limite di crescita delle componenti destinate a finanziare il trattamento accessorio, rispondenti ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica ancorate al rispetto di obblighi comunitari. Pertanto il predetto limite posto alla crescita della spesa di personale prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse, ed è applicabile anche nel caso in cui l’ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata.

Il parere
In conclusione, secondo la deliberazione in commento merita adesione l’indirizzo interpretativo secondo cui non è consentito “scriminare” ai fini dell’applicazione della norma contenitiva le risorse finanziare disponibili in ragione della loro formale allocazione nel bilancio dell’ente piuttosto che nell’apposito Fondo per il salario accessorio, apparendo evidente come il limite eteronomo riguardi solo la cristallizzazione dell’importo complessivo mentre resta riservata alla valutazione discrezionale dell’ente la decisione sul mantenimento delle risorse per un eventuale nuovo incarico di posizione organizzativa (nell’ipotesi che il risparmio derivasse da cessazione del dipendente e non della posizione) laddove necessario.

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