Personale

Legittima l'esclusione dal concorso per l’insegnamento all’estero se c'è passaggio di ruolo

di Andrea Alberto Moramarco

È legittima l'esclusione dal concorso per l'insegnamento all'estero del docente che durante la selezione transiti ad altro ruolo, qualora il bando preveda la corrispondenza all'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza. Questo è quanto ribadito dalla sentenza n. 22721 della Cassazione, depositata lo scorso 28 settembre.

I fatti
Protagonista della vicenda è un'insegnante di lettere che aveva presentato domanda di partecipazione per il concorso per l'insegnamento nella scuola europea di Varese, indetto con decreto interministeriale 4747/2006. Durante l'iter concorsuale, era accaduto che la docente, a seguito di domanda di passaggio di ruolo, era transitata dalla scuola secondaria di I grado a quella secondaria di II grado, passando, dunque, da docente di Italiano, Storia ed Educazione Civica - classe di concorso A043 a docente di materie letterarie - classe di concorso A050.
Il passaggio dalla scuola media a quella superiore, tuttavia, costringeva il ministero degli Affari Esteri e il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a depennare il suo nominativo dalla lista dei partecipanti alla selezione per violazione del bando di concorso, secondo cui la destinazione all'estero era correlata all'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza. Per la docente, invece, il bando di concorso non prevedeva espressamene tra le cause di esclusione il passaggio del candidato ad altro ruolo e, pertanto, la sua esclusione doveva ritenersi del tutto illegittima.

La decisione
La questione, dopo l'alternanza dei verdetti di merito, è arrivata in Cassazione che ha confermato la legittimità dell'esclusione. Per la Corte, infatti, nelle procedure concorsuali non rileva il fatto che i requisiti per la partecipazione alla selezione siano posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione; il riferimento al termine di scadenza della domanda vale solo ad escludere la possibilità che i requisiti siano stati acquisiti successivamente. In sostanza, la loro mancanza, sia essa originaria o successivamente sopravvenuta, abilita la Pubblica amministrazione che ha indetto il bando a determinare l'esclusione.
Nonostante questa decisione, la docente si rivolge nuovamente in Cassazione con ricorso per revocazione sostenendo lamentando un errore di percezione da parte dei giudici di legittimità su tutta la vicenda, in particolar modo in relazione al principio affermato dalla giurisprudenza per il quale i requisiti di partecipazione devono essere posseduti «alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso». La Suprema corte, tuttavia, taglia corto e ritiene che nella fattispecie non vi sia stato alcun errore percettivo tale da inficiare il giudizio di legittimità. In sostanza, ribadisce il Collegio, il passaggio di ruolo della docente ha determinato la sua esclusione dalla graduatoria «per non essere più titolare della classe di concorso (scuola secondaria di I grado) per la quale aveva presentato la domanda di assegnazione del posto».

La sentenza della Corte di cassazione n. 22721/2017

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