Personale

La riforma del pubblico impiego cambia anche gli obblighi per l’anagrafe delle prestazioni

di Gianluca Bertagna

Le modifiche all'articolo 7 comma 6 e all'articolo 53 del Dlgs n. 165/2001 fanno cambiare anche le modalità relative all'adempimento dell'anagrafe delle prestazioni. Il dipartimento della Funzione pubblica rivede pertanto le coordinate indicando quali incarichi a collaboratori e consulenti esterni debbano essere inseriti nel portale PerlaPa. Le norme prevedono a livello generale questa comunicazione, ma è sempre stato necessario un intervento chiarificatore per spiegare ambiti oggettivi, tempistiche e procedure.

L'elenco precedente
L'ultima interpretazione del Dipartimento risaliva a più di dieci anni fa, quando nella circolare n. 5/2006, era stato indicato che l'obbligo di comunicazione si riferiva:
• a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinati e continuativi, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;
• a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell'ambito dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Va però rilevato che spesso gli operatori si sono trovati in grosse difficoltà per avere la certezza su quali dati correttamente inserire, accavallandosi, le varie disposizioni sulla pubblicità degli incarichi esterni, sia con il Dlgs n. 165/2001, sia con la disciplina dei contratti e appalti di cui al Dlgs n. 50/2016 e infine anche con il Dlgs n. 33/2013 in materia di trasparenza.
Un chiarimento era pertanto assolutamente necessario, ed è arrivato in questi giorni, da parte della Funzione pubblica in risposta a un Comune che ha posto la domanda specifica su quali incarichi inserire dopo le novità del Dlgs n. 75/2017.

La nuova interpretazione
Secondo la nuova visione dell'anagrafe delle prestazioni, gli incarichi che vanno obbligatoriamente comunicati tramite PerlaPa sono quelli previsti dall'articolo 7, comma 6, del Dlgs n. 165/2001, ovvero incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, concessi a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e in presenza di alcuni presupposti di legittimità. Rispetto alle altre situazioni viene altresì specificato che:
• gli incarichi di progettazione di lavori pubblici e attività tecnica in genere, così come quelli in organi di valutazione e revisione o per l'esercizio di attività legale e medica, dovranno essere comunicati dall'amministrazione conferente, solo nell'eventualità che possano essere ricompresi nella fattispecie indicata nel suddetto articolo 7, comma 6;
• diversamente l'amministrazione sarà tenuta all'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 37 del Dlgs n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
Da questo primo approccio sembra quindi che sia stata fissata una coincidenza tra tipologia di incarichi da comunicare (incarichi di collaborazione e consulenza) e modalità di affidamento degli stessi. E tutto questo dovrebbe semplificare di molto le operazioni di rendicontazione, le quali, ricordiamo, a decorrere dal 2018 dovranno avvenire “tempestivamente” come indicato dalla nuova versione dell'articolo 53 del Dlgs n. 165/2001.

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