Personale

Giudice pace in carico al Comune: il funzionario non può rappresentare in giudizio il ministero

di Francesco Machina Grifeo

A seguito della riforma della geografia giudiziaria, se l'ufficio del giudice di pace sopravvive perché se ne è fatto carico il Comune, il funzionario ivi impiegato non può essere delegato a rappresentare l'amministrazione statale in quanto resta un dipendente dell'ente locale. Lo ha stabilito il giudice di pace di Afragola, Margherita Morelli, (sentenza 26 novembre 2017) dichiarando la contumacia di Via Arenula in un ricorso contro il comune di Napoli e l'Agenzia delle Entrate per una cartella esattoriale emessa a seguito di una infrazione stradale. Per i crediti di spettanza del Ministero, il dirigente amministrativo del Tribunale di Napoli aveva infatti delegato il funzionario amministrativo dell'ufficio del giudice di pace davanti al quale pendeva il giudizio.

La rappresentanza
La sentenza osserva che, in generale, l'utilizzazione di dipendenti della Pa consente di «godere di risparmi di spesa e risorse umane e costituisce un istituto ampiamente utilizzato in materia di opposizione a sanzioni amministrative, contenzioso tributario» eccetera. In particolare, prosegue, quando si tratta di giudizi pendenti davanti al Gdp, l'Avvocatura di Stato può delegare le funzioni di rappresentanza in giudizio a un funzionario dell'amministrazione stessa. In linea di principio non è neppure necessario un atto di designazione formale, «essendo sufficiente a tal fine, che il funzionario si faccia riconoscere per tale dal giudice e dalla controparte (Cass n° 6647/1999)». Il presupposto infatti risiede nell'esistenza di «un rapporto organico con l'amministrazione delegante», considerato che la facoltà di rappresentare «appartiene al funzionario per la sua qualifica e non in virtù della delega o del mandato». Il dipendente incaricato a cui spetta la rappresentanza processuale, dunque, «potrà compiere tutti gli atti processuali in difesa dell'amministrazione proprio in virtù del rapporto che lo lega alla stessa».

Ufficio mantenuto con oneri a carico del Comune
Così ricostruito il quadro, prosegue la decisione, resta da valutare se nel caso di specie, trattandosi di un ufficio mantenuto con oneri a carico dell'ente comunale ex articolo 3 Dlgs 156/12, il funzionario delegato sia legittimato alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione convenuta. Sul punto la circolare ministeriale del 17 novembre 2014, che detta indicazioni operative per la fase di avvio dell'attività degli uffici del giudice di pace mantenuti dagli enti locali, chiarisce che «permane il rapporto di lavoro (a tempo indeterminato) con l'ente locale». Ne deriva quale necessario corollario, prosegue il giudice, che il dipendente del Comune di Afragola «non può assumere la rappresentanza processuale dell'amministrazione statale convenuta (Ministero della Giustizia) non essendo sussistente un rapporto organico con l'amministrazione predetta».

La sentenza del Giudice di Pace di Afragola

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