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Whistleblowing, nel testo approvato al Senato «scompare» la buona fede di chi fa la segnalazione

di Aldo Monea

Il testo provvisorio delle “Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato” è stato approvato dal Senato e passa nuovamente alla Camera. Il lungo e contorto percorso di formazione della nuova legge sulla segnalazione da parte dei dipendenti prosegue lentamente. La prima iniziativa, infatti, risale alla presentazione alla Camera, il 15 ottobre 2015, della proposta di legge n. 3365, approvata il 21 gennaio 2016 e trasmessa al Senato il 22 gennaio 2016. L’iter al Senato inizia con l’atto S. 2230 (poi numerato s S2208) il 3 febbraio 2016. Dopo il passaggio in Commissione, l’Assemblea ha approvato, il 18 ottobre scorso, il testo qui brevemente commentato. Ora spetta alla Camera approvare il testo (ci si augura) definitivo.

Il cambiamento in corso
È da ricordare che, nel complesso, l’iter di riforma intende correggere una serie di limiti presenti nel vigente testo normativo, come previsto dall’articolo 54- bis del Dlgs n. 165/2001.Rispetto al testo originario dell’articolo 54- bis, nel testo di riforma (sia per come finora approvato) risultano le seguenti novità.

La tutela vale anche per altri dipendenti
I soggetti da tutelare non sono più solo quelli di cui all’articolo 54-bis, ma il testo provvisorio prevede l’allargamento della tutela al dipendente di ente pubblico economico e a quello di ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile). Inoltre, la tutela si estende anche ai lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi verso la Pa.
Il superiore diretto non più canale di ricezione della segnalazione
La formulazione attuale esautora il superiore diretto come “canale” di segnalazione utile ai fini della tutela in esame e ciò appare convincente per più motivi (ad esempio, il superiore può essere, anche lui, indirettamente o direttamente coinvolto, all’insaputa del segnalante, in eventuali illeciti; lo stesso è maggiormente soggetto a pressioni interne rispetto al Rpc che ha un ruolo in materia più consolidato). Di conseguenza, il Responsabile della prevenzione della corruzione è il solo possibile destinatario interno della segnalazione.
L’oggetto della tutela si allarga
I casi in cui scatta la tutela non sono solo quelli previsti dal testo vigente dell’articolo 54-bis del Dlgs n. 165/2001 (sanzione e licenziamento) ma anche il demansionamento, il trasferimento e qualsiasi “altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti e indiretti, sulle condizioni di lavoro” che sia stata determinata dalla segnalazione. Viene meno, rispetto al testo vigente nell’articolo 54-bis, la misura discriminatoria (che però viene ripreso nel nuovo comma 6), evidentemente perché ritenuta assorbita dalla formula di “ogni altra misura organizzativa”.
La previsione di Linee guida dall’Aanac

Permane la novità (comma 5) della previsione di future Linee guida di Anac, di concerto con il Garante privacy, in ordine alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni .

I contenuti innovati introdotti al Senato rispetto alla Camera
Considerando, invece, le modifiche approvate alla Camera, le principali aggiunte o modifiche (alla proposta di legge n. C3365 della Camera) nel testo licenziato al Senato sono le seguenti:
a) 
Viene meno il requisito della “buona fede”
Rispetto al testo approvato dalla Camera scompare la nozione di “buona fede” del dipendente pubblico segnalante. Mentre tale ramo del Parlamento riteneva che solo il dipendente in buona fede (vale a dire chi avesse “ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata”)potesse legittimamente segnalare condotte illecite, il testo provvisorio attuale prescinde, opportunamente, da tale profilo soggettivo.
b)
Scompare l’estensione a collaboratori e consulenti
Il testo del Senato restringe rispetto alla Camera l’estensione della tutela a collaboratori o consulenti, che continuano come nel testo vigente all’articolo 54-bis a non essere tutelati.
c)
Accresciute le sanzioni
Il nuovo comma 6, come approvato dai Senatori, prevede che qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni o esse siano non conformi a quelle alle future Linee guida, l’Anac applica al Responsabile (n.d.a., Prevenzione corruzione) la sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro. Qualora, invece, venga accertato il mancato svolgimento da parte dello stesso di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 10mila a 50mila euro. La graduazione dell’entità della sanzione è comunque fissata, tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione.
d)
Scompare il licenziamento come conseguenza per segnalazioni infondate
È stato soppresso, nella disciplina approvata dal Senato, l’accenno presente nel testo camerale, al licenziamento come conseguenza della dichiarata di infondatezza della segnalazione. Si tratta di una norma che tutela maggiormente il segnalante e che, quindi, appare, specie in una fase di scarsa presa dell’istituto, opportuna.
e) 
Integrazioni del segreto istruttorio
Si modificano varie norme concernenti il segreto, eliminando possibili equivoci interpretativi e potenziali remore dei segnalanti. La principale è che la segnalazione diviene giusta causa per la rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 622 (Rivelazione di segreto professionale) e 623 (Rivelazione di segreti scientifici o industriali) del codice penale e all’articolo 2105 (Obbligo di fedeltà del dipendente, sul piano lavoristico) del codice civile.

Considerazioni conclusive
Il testo di riforma sul whistleblowing fa, sia pur faticosamente, un ulteriore passaggio in avanti, ritornando, con sensibili modifiche e integrazioni, alla Camera. L’iter realizzatosi al Senato ha, nel complesso, portato un’utile revisione del testo (si pensi solo al venir meno del concetto di “buona fede” e alle modifiche sul segreto). Resta, a questo punto, l’esigenza di affrettare i tempi per l’approvazione definitiva, così da cercare di dare finalmente vigore alla “segnalazione” dei dipendenti pubblici, istituto giuridico che è, allo stato attuale, “asfittico” in termini di utilizzo, anche per le manchevolezze del vigente articolo 54-bis.

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