Personale

La Pa può negare il trasferimento a un dipendente per esigenze di organico

di Giovanni La Banca

La Pa può legittimamente denegare la richiesta di trasferimento di un dipendente in presenza di motivate esigenze di servizio, ricollegabili, in modo particolare, alla pianta organica dell’Amministrazione e alla relativa differente dotazione di posti.
Così ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4796/2017.

I fatti di causa
Un agente di polizia penitenziaria, in servizio in Liguria, presentava apposita istanza, ai sensi dell’articolo 33 comma 5, Legge n. 104/1992, per ottenere il trasferimento presso la casa circondariale di Palermo, al fine di assistere il padre, invalido civile portatore di handicap grave, residente in un comune della provincia.
L’Amministrazione statale respingeva la richiesta e l’agente impugnava tale provvedimento innanzi al Tar per la Liguria – Sede di Genova, che lo rigettava.
Avverso tale sentenza, il dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria ha proposto appello.

Bilanciamento tra posizione del dipendente e esigenze della Pa
La posizione del dipendente pubblico, il quale per ragioni familiari chieda l'assegnazione ad altra sede di servizio, va valutata dall'Amministrazione alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio.
Peraltro, trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio, secondo una obiettiva, completa e ragionevole valutazione delle esigenze presso la sede di appartenenza e in quella di destinazione.
In altri termini, la richiesta di trasferimento in base alla normativa suindicata non configura un diritto incondizionato del richiedente.
Spetta, in via esclusiva alla Pa, infatti, valutare, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la prevalenza dell'interesse pubblico per prioritaria tutela del buon funzionamento degli uffici dell'Amministrazione. Conseguentemente, il beneficio potrà essere negato, in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza o di destinazione, anche in relazione alle esigenze fatte valere dall'interessato.
Tale interpretazione è confermata proprio dall'inciso "ove possibile", contenuto nella predetta disposizione normativa che, nel settore del pubblico impiego, significa, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, che deve sussistere la disponibilità del posto in ruolo nella dotazione di organico della sede di destinazione affinché la Pa possa provvedere al proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento.
Il dipendente, pertanto, deve trovare utile collocazione organica nell'ambito della sede richiesta, in ragione dell'incarico posseduto.

Il carattere dirimente della «pianta organica»
La priorità delle esigenze dell’Amministrazione e l’ampia discrezionalità di quest’ultima relativamente alla valutazione delle contrapposte esigenze, private e pubbliche, costituiscono principi consolidati.
E’ sufficiente evidenziare il rilievo assegnato al dato fattuale della dotazione organica: nello specifico, assume rilievo la dotazione organica degli istituti in esame (casa circondariale di Palermo con più posti vacanti rispetto a quella ligure: in quest’ultima v’era una carenza di 22 agenti ed il quella palermitana di 7.
Nel caso di specie, non è rilevante neanche il numero dei detenuti, in quanto l’unico parametro cui deve farsi riferimento ai fini dell’illogicità, irrazionalità, o abnormità è quello della pianta organica, sempre nei limiti del sindacato di legittimità.
Con la conseguenza che la Pa, acquisendo la richiesta di trasferimento ai sensi della legge n. 104, può legittimamente denegarla in presenza di motivate esigenze di servizio, dettate, in modo particolare, dalla differente dotazione organica delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.

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