Personale

Lavoratori socialmente utili, niente risarcimento per la mancata stabilizzazione

di Giovanni La Banca

La riserva non conferisce ai Lavoratori socialmente utili un diritto all'automatica stabilizzazione, ma soltanto un percorso preferenziale per l'accesso al pubblico impiego, subordinato all'accertamento dei relativi requisiti, in particolare all'esaurimento delle graduatorie permanenti. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4822 del 18 ottobre 2017.

Il fatto
Alcuni lavoratori socialmente utili adivano il Giudice del lavoro per ottenere l'assunzione come personale Ata presso le scuole pubbliche della provincia, in applicazione della riserva del 30% stabilita a favore di tale categoria per gli avviamenti a selezione. Il Giudice Ordinario declinava la propria giurisdizione in favore del Ga.

La disciplina normativa
I Lavoratori socialmente utili sono stati previsti dal Dl n.510/1996, successivamente sostituito dal Dlgs n.468/1997, a sua volta abrogato dal Dlgs n.150/2015, che contiene una complessiva nuova disciplina dei servizi per il lavoro e prevede, all'articolo 26, l'istituto, analogo, dei lavoratori impegnati in “attività di pubblica utilità”. Secondo l'articolo 1 del Dlgs 468/1997, in generale, si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti a rischio di esclusione sociale, ovvero di disoccupazione, a sostegno dei quali la normativa in esame prevede due misure: un assegno mensile erogato dall'Inps come riconoscimento per il lavoro svolto a favore della collettività e la possibilità di un lavoro stabile, a tempo indeterminato, alle dipendenze della Pa. La qualità di Lsu non rappresenta una sorta di status che, una volta ottenuto, tendenzialmente si conserva, ma dipende, momento per momento, dal possesso dei requisiti indicati dalla norma stessa.

La riserva dei posti
Nel caso di Lsu utilizzati da enti pubblici, gli stessi enti che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione. La portata della riserva è stata ampliata a favore di tutte le amministrazioni dello Stato e a tutti gli enti pubblici, anche se non hanno utilizzato alcun Lsu (articolo 45 legge n.144/1999). Il Miur si è dapprima uniformato a tale normativa, poi, con l'articolo 3 comma 6 del Dm n.262/2000, ha sospeso la stessa limitatamente all'anno scolastico 2000/2001. Il Consiglio di Stato ha annullato l'atto del Provveditore agli studi che aveva disposto la sospensione della riserva, unitamente all'atto presupposto, ovvero il Dm 262/2000.

L'inaccoglibilità della domanda risarcitoria
Tuttavia, tale annullamento non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno, in quanto quest'ultimo presuppone l'onere di provare i fatti e gli elementi specifici che ne costituiscono fondamento, con particolare riferimento al nesso causale tra l'evento ed il danno, l'elemento soggettivo della colpevolezza, nonché l'esistenza del danno e la sua entità. Inoltre, l'interessato deve poi dare la prova certa che, se l'atto illegittimo non fosse stato emanato, egli si sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita cui aspirava. I Lsu, tuttavia, non hanno la prova del nesso causale fra l'omissione dell'amministrazione ed il preteso danno, ovvero non hanno provato che, se l'amministrazione avesse tenuto conto della riserva, sarebbero stati assunti. Nel settore dell'amministrazione scolastica bisogna tener conto della norma specifica dell'articolo 587 del Dlgs n.297/1994, per cui la riserva opera soltanto in seconda battuta, in quanto si applica dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali. Perché la riserva operi, in altre parole, devono essere esaurite le graduatorie in questione, perché solo in quel momento si ricorre al meccanismo di assunzione previsto dalla legge n. 56/1987: chi reclama il diritto all'assunzione in base alla riserva deve dare la prova del previo esaurimento delle graduatorie.

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