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Evasione Ici, i premi vanno per competenza

Gli incentivi per le attività di recupero dell’evasione Ici come vengono gestiti all’interno del fondo del salario accessorio? Secondo un criterio di cassa o di competenza? La questione è stata posta all’Aran, che nell’orientamento applicativo Ral 1949 del 24 ottobre opta per la competenza e spiega le corrette modalità di stanziamento di queste somme, rientranti nella più ampia casistica delle «specifiche disposizioni di legge» richiamate dall’articolo 15, comma 1 del contratto nazionale del 1° aprile 1999.

Il riconoscimento nel regolamento
Va innanzitutto ricordato che queste somme possono essere riconosciute solo se previste nel regolamento adottato dall’ente in materia; a questo punto nel contratto integrativo decentrato sono indicate le risorse da destinare agli incentivi del personale per il recupero dell’evasione Ici, che devono essere calcolate solo con riferimento a quanto l’ente ha in programma di riscuotere per l’anno di competenza nel quale il progetto viene predisposto. Non deve preoccupare il fatto che la contrattazione integrativa decentrata annuale avvenga prima della certezza di quanto effettivamente riscosso, su cui calcolare la percentuale dei compensi. Infatti, nella sede del contratto integrativo, la determinazione di queste risorse sarà oggetto di una mera previsione che non è detto che poi corrisponda a quanto effettivamente erogato. Solo alla fine dei progetti di accertamento dell’evasione, quindi, sarà certa l’entità delle risorse effettivamente riscosse, e nella determinazione degli importi rientreranno anche quelle che, pur oggetto dell’attività di recupero dell’anno di riferimento, saranno effettivamente riscosse solo nell’anno successivo.

Il parere dell’Aran
A parere dell’Aran, pertanto, si tratta sempre di effetti su attività poste in essere dal personale nell’anno di riferimento, e quindi rappresentano anche la misura del grado di raggiungimento degli obiettivi dei progetti stessi e dell’entità degli incentivi da riconoscere. L’agenzia propende in definitiva per un criterio di competenza su importi che saranno stimati al momento della stipula del contratto integrativo, e che diventeranno certi solo con la liquidazione finale. A questo punto sembra però corretto che l’ente, al momento della rendicontazione finale e definitiva, vada a modificare gli eventuali importi provvisori riportati nella tabella 15 del conto annuale indicando le cifre effettivamente correlate ai progetti conclusi.

L’orientamento applicativo dell’Aran Ral 1949/2017

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