Personale

Niente rimborso delle spese legali al medico incaricato di un servizio svolto come «occasione»

di Vincenzo Giannotti

In riforma della sentenza del Tribunale e della Corte d’Appello, che avevano riconosciuto come rimborsabili le spese legali sopportate dal professionista assolto con formula piena da responsabilità penale per le attività svolte in favore della Pa, la Corte di cassazione (sentenza n. 24706/2017) ha stabilito che al professionista non poteva essere rimborsata alcuna spesa legale in quanto:
• non è sufficiente che lo svolgimento del servizio costituisca mera «occasione» per il compimento degli atti che danno origine al procedimento di responsabilità;
• manca la qualità soggettiva di dipendente pubblico.

La vicenda
A fronte delle attività svolte come libero professionista, in qualità di collaboratore della Pa, ossia non legato da un rapporto di pubblico impiego con il servizio sanitario nazionale, il medico era stato sottoposto a giudizio penale per presunte false comunicazioni al Pm. A seguito dell'assoluzione ottenuta per insussistenza del fatto, egli aveva richiesto alla Pa il rimborso delle spese legali sostenute, pur in assenza del parere tecnico dell'Avvocatura dello Stato. Sia il Tribunale di primo grado, sia la Corte d’Appello decidevano per il rimborso, a prescindere che l'assistenza effettuata fosse di natura sanitaria, in quanto rientrante della speciale disciplina prevista per le forze di polizia, inoltre il mancato parere dell'Avvocatura non precludeva la determinazione della somma in concreto a lui dovuta, essendo la richiesta soggetta al vaglio del giudice.
La Pa ha fatto ricorso in Cassazione evidenziando come non potesse essere esteso al professionista il beneficio del rimborso delle spese legali previste per i dipendenti pubblici e i fatti oggetto dell'imputazione - false informazioni al Pm- non fossero connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

Le conclusioni della Cassazione
I giudici di Piazza Cavour accolgono il ricorso della Pa evidenziando che:
• non è applicabile la normativa speciale prevista per le forze di polizia (legge 152/1975) secondo cui sarebbero rimborsabili anche le spese legali di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza;
• la normativa applicabile è quella stabilita dalla legge 135/97 secondo cui «Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato».
La normativa applicabile è finalizzata a sollevare i soli funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento del servizio ed è volta a tenerli indenni, in caso di esito favorevole del giudizio, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari promossi nei loro confronti per fatti connessi o riferiti all'assolvimento di obblighi istituzionali.
La giurisprudenza civile e amministrativa ha avuto modo di precisare come, anche per i pubblici funzionari non possa essere considerato sufficiente che lo svolgimento del servizio costituisca mera “occasione” per il compimento degli atti che danno origine al procedimento di responsabilità (Cassazione, sentenze nn. 2366/2016 e 24480/2013; Tar Campania, sentenza n. 2570/2017).
Nel caso di specie, non solo non esiste alcuna connessione giuridicamente rilevante (non essendo il fatto contestato dovuto all'esercizio della professione sanitaria) tra il fatto contestato e l'attività medica svolta dal professionista, rientrando la stessa in una mera occasione di servizio, ma va, a monte, esclusa la qualità soggettiva di dipendente pubblico, in quanto l'attività prestata era quella di medico incaricato, ossia rientrante in attività libero-professionali e come tali escluse dai benefici previsti esclusivamente per i dipendenti della Pa.
La Cassazione ha quindi concluso decidendo che la causa potesse decidersi nel merito, non essendoci altri accertamenti da effettuare, con relativo rigetto della domanda di rimborso delle spese legali avanzate dall'istante. La novità della questione esaminata, tuttavia, impone la compensazione delle spese di giudizio.

La sentenza della Corte di cassazione n. 24706/2017

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