Personale

Concorso per guardia di Finanza, escluso il candidato per uno spinello fumato a 17 anni

di Giovanni La Banca

Un singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti può legittimamente determinare l'esclusione del candidato da un pubblico concorso per il reclutamento di personale per le Forze armate, in quanto organi istituzionalmente preposti proprio a perseguire reati e violazioni amministrative connesse all'utilizzo di tali sostanze. Così il Consiglio di Stato con sentenza n. 4957 del 27 ottobre 2017.

Il fatto
Un ragazzo dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso della Guardia di Finanza, ha impugnato il provvedimento con cui è stato escluso per difetto delle qualità morali e di condotta dalla procedura straordinaria per il reclutamento di 400 allievi finanzieri, lamentando che l'esclusione si baserebbe su un singolo episodio di assunto consumo di sostanze stupefacenti occorso allorché era ancora minorenne.
La procedura straordinaria per il reclutamento di 400 allievi finanzieri è stata avviata al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016. Tali assunzioni devono essere operate attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi.

Le condotte contrastanti con le finalità del Corpo
Nella relazione di servizio redatta dai Carabinieri intervenuti all'epoca dei fatti, avente pienamente natura fidefaciente, è stato attestato che il ragazzo si era pienamente assunto la proprietà dello spinello rinvenuto a terra.
Il Corpo della guardia di finanza è istituzionalmente preposto proprio a perseguire reati e violazioni amministrative connesse all'utilizzo di sostanza stupefacente. In tale ottica, l'Amministrazione ben può considerare rilevante tale “precedente” atteso che questo è, allo stesso tempo, nocivo del prestigio del Corpo e fonte di una non irrilevante contraddizione, in quanto si affiderebbe il compito di contrastare i reati connessi al commercio di stupefacenti ad un soggetto che, pochi anni prima dell'ingresso nel Corpo, fu contiguo a tale ambiente.

Il rilievo del consumo di sostanze stupefacenti
Non assume rilievo la circostanza che il soggetto interessato è stato mero consumatore, giacché egli è entrato in contatto sia con altri assuntori, non tutti necessariamente saltuari, sia, soprattutto, con spacciatori, categoria che sarebbe chiamato attivamente a reprimere. La posizione del militare consumatore di sostanze stupefacenti durante il tempo in cui riveste tale funzione è di per sé ostativa alla permanenza in servizio del medesimo. In ogni caso, anche se il giudizio sulla moralità è rimesso alla latissima discrezionalità dell'Amministrazione, l'assunzione di sostanze stupefacenti, pur non integrando (più) reato, configura comunque un fatto antisociale ed antigiuridico sanzionato quale illecito amministrativo, per il quale non può rilevare che si tratta di un unico episodio. Ciò, infatti, non è ostativo ad uno sfavorevole giudizio formulato dall'Amministrazione, soprattutto se il candidato (come chiaramente emerso dagli accertamenti dei carabinieri) si attribuiva, insieme con un altro componente del gruppo di ragazzi, la proprietà dello spinello reperito in terra in prossimità del luogo ove i giovani sostavano e si rifiutava di indicare il soggetto da cui aveva acquistato lo spinello stesso.

Nessun rilievo per l’età
Non rileva, inoltre, che il soggetto, al momento dei fatti, aveva diciassette anni e dieci mesi: benché formalmente ancora minorenne, certo aveva già compiuto quel percorso di maturazione intellettiva e relazionale che consente di comprendere appieno il disvalore sociale (e giuridico) insito anche nel semplice consumo di sostanza stupefacente.

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