Personale

Sospensione facoltativa per il Carabiniere agli arresti domiciliari

di Giovanni la Banca

La sospensione facoltativa è legittima se la natura dei reati contestati si presenta di particolare gravità, in special modo nell'ipotesi di emissione di un provvedimento cautelare interdittivo della libertà personale del militare. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con sentenza n. 5115/2017.

Il fatto
Il ministero della Difesa ha impugnato la sentenza con la quale il Tar aveva accolto il ricorso di un Capitano dei Carabinieri destinatario di una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa nell'ambito di indagini svolte nei suoi confronti per i reati di peculato e rivelazione di segreti d'ufficio. L'appello del Ministero della Difesa è stato accolto.

La normativa
L'articolo 916 del Codice dell'ordinamento militare prevede che la sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale può essere applicata nei confronti di un militare se imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado. L'articolo 915 dispone che è sempre applicata nei confronti del militare la sospensione precauzionale obbligatoria se sono adottati a suo carico, tra l'altro, le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale. L'articolo 916, da considerarsi norma generale in tema di sospensione precauzionale facoltativa, individua, quali presupposti per la “possibile” applicazione della misura la sussistenza della qualità di “imputato” e che tale qualifica attenga ad un reato da cui può derivare la perdita del grado. L'articolo 915 rappresenta, invece, la norma generale in tema di sospensione precauzionale obbligatoria per l'adozione della quale il presupposto (vincolante) è rapportato, indipendentemente dal reato contestato, ai casi di provvedimenti cautelari limitativi della libertà personale ovvero impeditivi della prestazione del servizio (quale che sia il reato contestato).

La revoca dei provvedimenti interdittivi
Nell'ipotesi di revoca dei provvedimenti interdittivi (presupposto per l'adozione della misura di sospensione obbligatoria) cessa la sospensione obbligatoria; in secondo luogo, l'amministrazione può (discrezionalmente) disporre la sospensione facoltativa, sempre che la revoca non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza. In sostanza, il legislatore innanzi tutto prevede che, venuto meno il presupposto per la sospensione obbligatoria, quest'ultima non possa che cessare (“viene meno”). Il legislatore consente all'amministrazione di valutare discrezionalmente l'applicazione della misura facoltativa, escludendo però in ogni caso il possibile esercizio di tale potestà discrezionale qualora sussista un dato a ciò impeditivo, cioè che la revoca della misura sia stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Tale ragione di revoca della misura da parte del giudice penale esclude ogni esercizio di potere discrezionale da parte dell'amministrazione.

La sospensione facoltativa
Il presupposto della sospensione facoltativa è unicamente la circostanza che il militare sia stato colpito da misura cautelare coercitiva della libertà personale o comunque impeditiva della prestazione lavorativa, qualunque sia il reato. Qualora il militare sia oggetto della misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari, ciò è condizione per l'adozione obbligata della misura della sospensione obbligatoria: l'amministrazione può legittimamente esercitare il proprio potere discrezionale per l'applicazione della sospensione facoltativa. Quest'ultima, pertanto, è legittima soprattutto qualora la natura dei reati contestati si presenta di particolare gravità, a maggior ragione nel caso di un pubblico dipendente avente qualifica di pubblico ufficiale e di ufficiale di polizia giudiziaria. Invero, l'emissione di un provvedimento cautelare rafforza la percezione di gravità dei fatti e la necessità di tutelare non solo il prestigio dell'amministrazione, ma anche la fiducia nella linearità dell'espletamento delle funzioni da parte della stessa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©