Personale

Risarcimento danni dal medico che non interpreta correttamente i sintomi

di Ulderico Izzo

Deve essere condannato al risarcimento dei danni il medico se, dopo la morte del paziente per una patologia tumorale, emerge che al momento della prima visita non si era accorto dei primi sintomi che lo avrebbero dovuto indurre a sospettare della presenza di una malattia neoplastica. Così la Corte di Cassazione, sezione III, con sentenza 9 novembre 2017 n.26517.

Il fatto
La Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza del tribunale ordinario e aveva rigettato il gravame presentato dal medico che era stato condannato al risarcimento dei danni per condotta negligente in materia di responsabilità medica. La corte territoriale aveva rigettato l'appello confermando il risarcimento dei danni a favori degli eredi del degente, in quanto la storia clinica del paziente e i sintomi da questi presentati al momento della prima visita avrebbero dovuto indurlo almeno a sospettare la possibilità dell'esistenza d'un epitelioma e a disporre esami più approfonditi. Il professionista medico ha chiesto la cassazione della decisione di secondo grado, la quale ha superato positivamente il vaglio del giudice di legittimità.

L'accertamento della responsabilità medica
La sentenza della Cassazione non può che essere condivisa poiché l'esecuzione di un esame istologico avrebbe permesso di accertare l'esistenza della malattia molto prima di quanto effettivamente avvenuto. L'eventuale concorso di altri medici intervenuti successivamente non comporta alcuna riduzione dell'obbligo del risarcimento, in puntuale applicazione dell'articolo 2055 cc. Inoltre, la sentenza in rassegna precisa che stabilire se determinati sintomi, ad una determinata epoca, sono stati correttamente o scorrettamente interpretati, significa accertare se il medico ha tenuto una condotta negligente o diligente. Ma l'accertamento della diligenza della condotta del medico forma oggetto dell'accertamento della colpa ed in tema di responsabilità medica non è onere dell'attore provare la colpa del medico, ma è onere di quest'ultimo provare di avere tenuto una condotta diligente.

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