Personale

Risarcimento da perdita di chance al dirigente se prova di aver avuto la concreta probabilità di superare la selezione

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

La Corte di cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 26694/2017, è intervenuta in tema di incarichi dirigenziali conferiti senza valutazioni comparative e di riconoscimento del danno da perdita di chance per i dipendenti della Pa. La Corte ha precisato che, a fronte di domanda di risarcimento del danno, è necessario che il giudice ritenga sussistente una concreta, e non meramente ipotetica, probabilità dell'esito positivo della selezione, perché solo in tal caso non viene risarcito un danno probabile, in quanto lo stesso diventa certo quanto all'an debeatur, perché certo è l'inadempimento di un'obbligazione strumentale da parte del datore di lavoro, ovvero quella di effettuare la scelta secondo un determinato criterio e, comunque, secondo correttezza e buona fede.

Il fatto
La vicenda trae origine dalla richiesta risarcitoria avanzata da un dipendente dell’amministrazione capitolina e accolta dal Tribunale di Roma, che ha ritenuto illegittime le ordinanze sindacali con le quali, in assenza di valutazioni comparative, erano stati conferiti incarichi dirigenziali, dal 1998 al 2002, e ha condannato l'ente a corrispondere al ricorrente la somma di 40mila euro, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance. Il Comune di Roma ha proposto ricorso, avverso detta sentenza, innanzi alla Corte d’appello di Roma, che lo ha respinto, non condividendo la tesi della non necessità della valutazione comparativa e dell’assoluta discrezionalità della scelta nel conferimento degli incarichi sostenute dal Comune di Roma. Quanto alla sussistenza e alla liquidazione del danno, la Corte territoriale ha, invece, condiviso le argomentazioni contenute nella sentenza del Tribunale, che ha fatto ricorso alla liquidazione equitativa, considerando, da un lato, la vasta esperienza professionale del dipendente comunale e il cospicuo numero di incarichi conferiti senza valutazione comparativa, dall'altro che il dipendente ricorrente non poteva, comunque, essere certo del conferimento dell’incarico, per cui il grado di probabilità doveva essere quantificato nella misura del 60% e allo stesso doveva essere commisurato il risarcimento.

Il ragionamento della Corte
La Suprema corte ha, parimenti, rigettato il ricorso del Comune di Roma, precisando, anzitutto, che non vanno confusi il diritto soggettivo al conferimento dell'incarico e l'interesse legittimo correlato all'obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento, per cui il lavoratore non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio risulti correlato all'inadempimento degli obblighi gravanti sulla pubblica amministrazione. I giudici di Piazza Cavour hanno, poi, precisato che le norme contenute nell'articolo 19, comma 1, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 obbligano la Pa a valutazioni comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte; laddove, invece, l'ente non fornisca nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione dei candidati ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, in quel caso è configurabile l’inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile. Secondo la Suprema corte, inoltre, attraverso il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha correttamente commisurato il risarcimento al trattamento retributivo che il dipendente avrebbe percepito in caso di attribuzione dell'incarico, posto che “la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tener conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto”.

Osservazioni finali
Il dipendente che voglia vedersi riconosciuto il danno da perdita di chance ha, quindi, l’onere di provare la concreta e non solo ipotetica probabilità di superare la selezione stessa, non essendo sufficiente la mera possibilità legata alla partecipazione perché venga accertato il danno subito.

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