Personale

La stabilizzazione blocca le nuove assunzioni flessibili

di Arturo Bianco

Le amministrazioni non possono dare corso a nuove assunzioni a tempo determinato per i profili per i quali stanno procedendo a stabilizzazioni finanziate con la diminuzione della spesa per le assunzioni flessibili. Nell'ambito del 50% delle capacità assunzionali ordinarie, che gli enti destinano alle stabilizzazioni e di tutte quelle che derivano dal taglio della spesa per le assunzioni flessibili, si possono effettuare concorsi interamente riservati. Nelle more delle procedure di stabilizzazione, gli enti possono non solo prorogare, ma anche rinnovare, i rapporti con i soggetti compresi nei piani di stabilizzazione. Il divieto di conferire nuovi incarichi di co.co.co matura solamente per i rapporti di questo tipo che si avviano o sono prorogati a partire dal prossimo 1° gennaio. Sono queste alcune importanti indicazioni contenute nella circolare della Funzione pubblica n. 3/2017, con cui vengono forniti chiarimenti sull'applicazione del Dlgs n. 75/2017.

Nuove assunzioni
Una lettura assai limitativa del divieto per le Pa di avviare nuove assunzioni flessibili per i profili per i quali sono in corso procedure di stabilizzazioni di precari viene offerta dalla circolare n. 3/2017. Si sottolinea che questo divieto non opera in tutti i casi, come la lettura dell'articolo 20 del Dlgs n. 75/2017 sembra indurre, ma solamente nel caso in cui le stabilizzazioni siano finanziate con la diminuzione delle capacità assunzionali flessibili. Per cui tale divieto non opera nel caso di stabilizzazioni finanziate con le capacità assunzionali ordinarie.

La proroga dei contratti
Nelle more del completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari il legislatore consente la proroga dei contratti in essere interessati da questo processo. Siamo in presenza di una possibilità già prevista dalle stabilizzazioni delle leggi finanziarie 2007 e 2008 e dal Dl n. 101/2013. L'importante novità operata dalla circolare è quella di estendere tale possibilità anche ai rinnovi, quindi ai rapporti che sono cessati. Si deve ricordare altresì che con la proroga e/o il rinnovo si può dare corso al superamento del tetto massimo dei 36 mesi, cioè della soglia massima di durata delle assunzioni flessibili.

I concorsi
Non meno importanti sono le indicazioni fornite sui concorsi riservati: gli enti sono vincolati a destinare almeno il 50% delle capacità assunzionali ordinarie ad assunzioni con procedure ordinarie, quali concorsi e scorrimento di graduatorie valide. Ma tale vincolo non opera né sulle capacità assunzionali che derivano dal taglio della spesa mediamente sostenuta nel triennio 2015/2017 per le assunzioni flessibili e neppure sulla quota delle capacità assunzionali che gli enti possono destinare nel tetto del 50% alla stabilizzazioni. Entro tali ambiti quindi possono essere banditi concorsi interamente riservati, peraltro come già previsto dal Dl n. 101/2013.

Gli incarichi
Dal prossimo 1° gennaio le amministrazioni non potranno conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. La circolare della Funzione Pubblica contiene due importanti e innovative letture. In primo luogo, ci viene detto che tale divieto non riguarda tutti i rapporti di co.co.co, ma solamente quelli in cui sono presenti elementi di «etero direzione» per gli orari e/o i luoghi di lavoro. L'altro importante chiarimento è che tale divieto riguarda gli incarichi che saranno conferiti o prorogati dopo questa data; quindi non sono compresi gli incarichi in corso a tale data. Ricordiamo che il divieto di rinnovo di questi rapporti è già stato introdotto da alcun anni dal legislatore. Sulla base di tale lettura, che riprende pareri espressi dalle sezioni di controllo della Corte dei conti sulle amministrazioni dello Stato e della regione Piemonte, è facile prevedere che in queste settimane che ci separano dalla fine dell'anno molte Pa conferiranno o prorogheranno incarichi di co.co.co.

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