Personale

Legittima la rimozione automatica dal servizio del militare condannato per furto aggravato

di Daniela Casciola

Il principio di garanzia che prevede la necessaria attivazione del procedimento disciplinare per risolvere il rapporto di pubblico impiego non è né assoluto né incondizionato e viene meno quando le ragioni della disciplina, dell'onore e del buon andamento della Pa risultino irrimediabilmente e drasticamente compromesse da reati particolarmente gravi.
Enunciando questo principio, il Tar Toscana, con la sentenza n. 1683/2017, dichiara legittimo il provvedimento che dispone la perdita del grado e la rimozione, senza giudizio disciplinare, del militare condannato con sentenza definitiva della Corte Militare d'appello per i reati di furto militare pluriaggravato in concorso e di mancata consegna aggravata.

I fatti
L'uomo aveva sottratto un «cospicuo quantitativo» di combustibile destinato ad usi militari – dicono i giudici nella sentenza e aggiungono «così rinnovando gli infausti fasti di una prassi criminale purtroppo conosciuta anche nel settore del pubblico impiego, ove talvolta si considerano i beni pubblici come patrimonio da depredare, in tal modo alimentando una “cultura” di sperpero di risorse, a fronte della quale ogni intervento di spending review o di anticorruzione appare destinato al fallimento».
Per questo motivo era stato condannato con sentenza definitiva della Corte Militare d'appello.

La decisione
Il Tar spiega, inoltre, che rispetto a certi reati odiosi e devastanti per la finanza pubblica e per la tenuta del tessuto sociale, per i quali il legislatore abbia previsto direttamente la sanzione penale accessoria di carattere espulsivo, la successiva attività amministrativa si pone in rapporto di doverosa strumentalità e complementarietà, dovendo essa solo formalizzare, precisare e completare, sul piano appunto amministrativo (ad esempio a fini giuridici ed economici), gli effetti della pena accessoria irrogata dal giudice.
Il Tar ha altresì escluso che sussistano dubbi di legittimità costituzionale degli articoli 32-quinquies e 866 del Codice dell'ordinamento militare, che introducono, in determinati casi, un “automatismo destitutorio”, e ciò in quanto la Corte costituzionale non mai ha affermato un principio generale ed incondizionato di necessaria pregiudizialità del procedimento disciplinare rispetto alla cessazione del rapporto d'impiego, avendo fatte sempre salve le ipotesi di “licenziamento” automatico connesse a pene accessorie correlate a reati di particolare riprovevolezza e gravità, secondo un giudizio presuntivo del legislatore congruo e ragionevole.

La sentenza del Tar Toscana n. 1683/2017

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