Personale

Stabilizzazioni ampie nelle unioni di Comuni

Sono due le novità per le stabilizzazioni. Si confermano le procedure già avviate con il Dl 101/2013, e si amplia la platea dei beneficiari nei Comuni che svolgono le funzioni fondamentali in forma associata.
Il comma 812 introduce un labirinto di richiami a vecchie regole sulle stabilizzazioni dei co.co.co.Nel 2007/2009 era possibile indire prove selettive per l’assunzione a tempo determinato con una riserva non inferiore al 60% per i collaboratori. Per il 2013/2016, gli enti avrebbero potuto stabilizzare questi soggetti, su loro richiesta, a patto di aver maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque anni con la stessa amministrazione. Con la manovra, quindi, si mantengono validi i diritti maturati da questi lavoratori.

Le stabilizzazioni
Più ampia la previsione del comma 881, che interviene sulle stabilizzazioni previste dalla riforma Madia (articolo 20 del Dlgs 75/2017). In quella norma si prevede (comma 1) una stabilizzazione “diretta” per chi ha maturato al 31 dicembre 2017 tre anni di servizio a tempo determinato negli ultimi otto anni; e (comma 2) un concorso riservato per chi ha maturato i tre anni con contratti flessibili. I tre anni devono sempre essere maturati presso l’amministrazione che assume, senza possibilità di conteggiare i periodi svolti presso altri enti.
Con la manovra, la condizione per la stabilizzazione “diretta” (comma 1) viene modificata permettendo di conteggiare anche i periodi svolti presso gli altri Comuni di una gestione associata, attraverso l’istituto dell’Unione di Comuni o della convenzione. Se nel primo caso, sembrava quasi automatico un calcolo complessivo dei periodi in quanto le funzioni e i dipendenti sono di fatto trasferiti al nuovo ente, nel caso della convenzione, che non ha personalità giuridica, sarebbe stato impossibile, senza un intervento del legislatore, poter estendere il conteggio dei contratti di lavoro su tutti gli enti.

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