Personale

Legittima la stabilizzazione di precari che hanno già lavorato per enti della sanità

di Giovanni La Banca

La stabilizzazione del personale precario può giustificare una deroga al principio del pubblico concorso, senza che possa stabilirsi, in relazione a tale scelta, alcun ordine di priorità rispetto all’alternativa dello scorrimento delle graduatorie.
Così ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5637/2017.

Il fatto
Un’azienda ospedaliera pugliese approvava l'attuazione del piano triennale di stabilizzazione dei precari, indicendo un avviso di selezione interna, per titoli ed esami, per il personale in servizio alla data del 15 ottobre 2007 rientrante nella categoria A.
Alcuni ausiliari specializzati hanno presentato istanza di partecipazione, ma ne sono stati esclusi perchè non in possesso del requisito relativo all'anzianità di servizio.
Gli stessi hanno proposto ricorso per l'annullamento di tali atti, evidenziando, in particolare, l’illegittimità della scelta di coprire i corrispondenti posti di lavoro, senza motivare le ragioni per cui si provvedeva a ciò attraverso la stabilizzazione dei precari, piuttosto che mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso già espletato (presunta elusione della regola del concorso pubblico per l'assunzione nella Pa).

La normativa
Il legislatore statale (con la Legge finanziaria n. 296/2006) e poi quello regionale, (nel caso di specie la Regione Puglia con la Lr n. 10/2007 e deliberazione di Gr 1657/2007 ) ha inteso, ai fini della copertura di posti vacanti di livello non dirigenziale presso gli enti del Ssn, prevedere prioritariamente alla stabilizzazione di lavoratori precari, ossia di soggetti che hanno svolto o stanno svolgendo attività lavorativa a tempo determinato presso gli enti medesimi.
Ciò, ovviamente, a scapito dello scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci e dell’indizione di nuovi concorsi.
La Corte Costituzionale ha osservato che la disposizione in questione – che rimette ad una delibera regionale l’adozione di modalità e criteri per la procedura di stabilizzazione del personale precario (legge finanziaria 2007) - non dispone alcunché in ordine alla utilizzabilità delle graduatorie concorsuali nell’ambito della procedura di stabilizzazione del precariato.
Ciò non determina l’illegittimità della legislazione regionale.
Invero, la mancata previsione del meccanismo di scorrimento delle graduatorie è legittima in quanto rispondente alle scelte discrezionali operate dal legislatore statale, senza essere, di per sé, irragionevole o contraria ai principi di cui all’articolo 97 Costituzione.

Le deroghe al concorso pubblico
In effetti, alla regola del concorso pubblico è possibile apportare deroghe qualora sussistano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli.
La scelta di stabilizzare soggetti che hanno svolto attività lavorativa per periodi significativi in favore di enti del Ssn ha una sua precisa ratio e logicità: tali lavoratori, infatti, sono già in possesso di una adeguata professionalità, essendo stati assunti, inoltre, a seguito del superamento di procedure comunque selettive; in ogni caso, se assunti «a chiamata», dovranno comunque sottoporsi a procedure del genere.
Lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, come il meccanismo della stabilizzazione dei precari, sono entrambi strumenti derogatori rispetto al sistema del concorso pubblico, di per sé utilizzabili nell’esercizio di un potere discrezionale conferito dalla legge.
Può essere censurata esclusivamente la scelta legislativa che rigidamente preclude ogni altra modalità alternativa di accesso dall’esterno alle medesime posizioni lavorative, venendo a determinarsi, con un tale assetto normativo, un sovvertimento in toto dei principi fondamentali in materia di impiego presso la Pa.

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