Personale

Per gli assunti dal 1° gennaio 2019 adesione con il silenzio assenso

di Consuelo Ziggiotto

La legge di bilancio accompagna la spinta verso una maggiore diffusione della previdenza complementare nel lavoro pubblico contrattualizzato non solo attraverso la perequazione tra lavoratori pubblici e privati del trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche integrative e della deducibilità dei contributi versati (comma 156 della Legge di Bilancio), ma lo fa anche attraverso una previsione del tutto nuova che riguarda la modalità di accesso alla previdenza complementare.
Il comma 157 demanda alle parti istitutive dei fondi la regolamentazione inerente nuove modalità di espressione della volontà di adesione ai fondi stessi, per i lavoratori assunti successivamente alla data del 1° gennaio 2019 e ai quali si applicano le regole del trattamento di fine rapporto, suggerendo la forma del silenzio assenso.

Le regole correnti
Per chiarire la portata del cambiamento che coinvolgerà i lavoratori in regime di Tfr che verranno assunti successivamente al 1° gennaio 2019, occorre ricordare quali sono le modalità ordinarie e attuali con le quali si accede alla previdenza complementare.
A oggi le regole sono scritte all'articolo 9 dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, sottoscritto in data 29 luglio 1999 da Aran e Confederazioni Sindacali.
Le modalità di accesso ai fondi di previdenza complementare sono basate sul principio della volontarietà dell'adesione che avviene attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione.
Il Dpcm 20 dicembre 1999, attuativo dell'accordo quadro, lo precisa e lo ribadisce agli articoli 1 e 2, specificando rispettivamente le diverse modalità di accesso alla previdenza complementare dei dipendenti provenienti dal regime Tfs (optanti), rispetto ai dipendenti a cui si applica il regime di Tfr. Entrambi gli accessi in previdenza complementare, contemplano la manifestazione di volontà da parte del dipendente attraverso la compilazione e sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo. Come a dire che in assenza di espressione di volontà, non si realizza alcuna iscrizione al Fondo.

Le novità della legge di bilancio
La legge di bilancio 2018, al comma 157, introduce uno spazio del tutto nuovo che agisce su principi diversi.
Nei confronti del personale assunto successivamente alla data del 1º gennaio 2019, al quale è applicato il regime di Tfr, è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore.
L'istituto del silenzio assenso attribuisce all'inerzia del lavoratore il valore di accoglimento della proposta previdenziale, producendo, nelle sue logiche evolutive, un risultato che si avvicina di più all'obiettivo indicato anche nell'atto di indirizzo all'Aran per il rinnovo contrattuale del personale dei livelli del 30 ottobre scorso, dove si invitava ad individuare ogni possibile soluzione orientata ad incentivare le iscrizioni al Fondo Perseo Sirio.
Prima ancora, nel giungo 2017, la direttiva per i rinnovi contrattuali, nella parte generale comune a tutti i comparti, aveva invitato la contrattazione collettiva nazionale, anche attraverso la revisione dello specifico accordo quadro del 1999, a realizzare l'obiettivo di consolidamento delle iscrizioni e soprattutto, quello dell'ampliamento della quota di iscritti con minore anzianità. Questo sia in riferimento alla platea dei potenziali iscritti al Fondo Perseo Sirio ma anche per la platea di potenziali iscritti al Fondo Espero, dedicato a tutti i lavoratori del Comparto Scuola e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
Queste nuove modalità dovranno in ogni caso garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip).

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