Personale

Prova di concorso copiata anche nella punteggiatura, annullamento per plagio

di Giovanni La Banca

La pedissequa riproduzione di elementi di un altro brano, anche nella punteggiatura, è indice della consultazione, durante la prova di abilitazione, di un testo non ammesso, con conseguente annullamento dell’intera prova e non solo del singolo elaborato. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la decisione n. 5663 del 4 dicembre 2017.

I fatti
Un aspirante avvocato impugnava il giudizio di annullamento delle prove scritte (per plagio dell’elaborato di diritto civile) e la conseguente non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione legale.

La normativa
Il Rd n. 37/1934 prevede che la commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Questa disposizione si collega con altre due regole imposte ai candidati e autonomamente sanzionate con l’esclusione dall’esame: 1) impossibilità di conferire tra i candidati e/o di comunicare con l’esterno; 2) esclusione per chi vìola le norme. L’intera disciplina è volta a garantire l’originalità del prodotto intellettuale, quale elemento rilevatore del grado di maturità e di preparazione, anche a garanzia della regolarità dell’esame e nell’interesse della par condicio degli altri partecipanti. Spetta al giudizio della Commissione stabilire se un elaborato costituisce per la sua “impostazione” una copia più o meno rimaneggiata di un altro testo o di un’altra fonte: l’attività di correzione degli elaborati consente all’organo commissariale una costante comparazione con i testi di riferimento e con gli stessi elaborati tra loro, in modo da poter cogliere il carattere imitativo di un compito ed escluderne la genuinità.

L’accertamento dell’organo di valutazione
La Commissione non ha l’obbligo di indicare i singoli “passaggi” del testo che sostengono la valutazione di espulsione del candidato: invero, dalla complessiva lettura dell’elaborato e dall’indicazione del testo oggetto di “copia” deve pervenirsi all’accertamento di una posizione servile dell’elaborato del candidato rispetto ad altro testo, anche se ammesso a consultazione. Ciò può desumersi sia dalla riproduzione di uno o più passi o periodi dell’altro testo, sia da una sua complessiva impostazione che, ancorché rimaneggiata nei periodi o nell’uso di singoli termini, manifesti un carattere imitativo e l’assenza di genuinità ed originalità. Nel caso in cui si accerti che il lavoro sia in tutto, o in parte, copiato, la Commissione deve unicamente individuare la fonte, documentandola, segnalando le parti sovrapponibili.

La nozione di plagio
Il plagio sussiste nelle ipotesi di riproduzione fedele del testo non ammesso a consultazione o di altro lavoro; un’impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un’imitazione, pedissequa e fraudolenta, del testo o di altro lavoro assunto a parametro di confronto. In tal senso, la nozione di plagio è estesa, comprendendo anche le espressioni “di mascheramento” della contraffazione del testo, ossia quando l’opera posteriore rileva i tratti essenziali di quella originale, copiata sostanzialmente in modo integrale. Anche una piccola parte dell’elaborato è idonea a integrare il plagio ove si dimostri, attraverso l’esame della parte sovrapponibile e dell’impianto complessivo rispetto alla fonte, che il candidato ha avuto modo di consultarla o di averne in qualche modo notizia. Inoltre, a fronte del diffuso utilizzo di identiche parole contenute nella fonte, non rilevano elementi quali il precedente studio e le ordinarie capacità mnemoniche, poiché tali condizioni sono insufficienti a giustificare la concordanza totale di alcune espressioni utilizzate dall’autore della pubblicazione nell’esposizione di singole e specifiche questioni. L’avvenuto accertamento che una delle prove scritte sia frutto di plagio, comporta, di per sé, la non ammissione alla prova orale ed esonera la Commissione giudicatrice dalla valutazione e dall’attribuzione di punteggi agli altri scritti, con contestuale annullamento di tutta la prova.

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