Personale

I dubbi di enti e amministrazioni pubbliche in materia di indennità

Risposte a cura dell'Aran (*)

L’indennità di vigilanza, di cui all’articolo 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del Ccnl del 6 luglio 1995, può essere cumulata con l’indennità di rischio? (Comparto Regioni e autonomie locali)
In ordine a questa problematica, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Relativamente all’indennità di cui all’articolo 5 della legge n. 65/1986 e all’articolo 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del Ccnl del 6 luglio 1995, con le modifiche recate dall’articolo 16, comma 1, del Ccnl del 22 gennaio 2004, si richiamano le indicazioni fornite dal dipartimento della Funzione pubblica, con nota n. 698 del 2 febbraio 2001, secondo le quali “(…) l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del Ccnl (del 6 luglio 1995) compete al solo personale dell’area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986”.
L’indennità in esame, pertanto, non costituisce un’indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica conferita dal Prefetto, ma presuppone necessariamente anche l’effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, della legge n. 65/1986).
Questa indennità, proprio per la propria specifica causale che ne legittima l’erogazione (remunerare, cioè, le medesime condizioni in lavoratori le cui mansioni, in generale, sono retribuite tenendo conto anche dei rischi e del disagio insiti nelle stesse), può cumularsi con una ulteriore indennità di disagio o di rischio che, in base alle previsioni della contrattazione integrativa, prenda a base di riferimento condizioni legittimanti diverse dalla semplice circostanza che si tratti di personale della polizia locale e che lo stesso eserciti i particolari compiti previsti dalla legge n. 65/1986.
In materia di cumulo di trattamenti economici accessori, infatti, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente e oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva.

È possibile riconoscere l’indennità di maneggio valori ad un lavoratore che sia titolare di posizione organizzativa? (Comparto Regioni e autonomie locali)
In ordine al quesito posto, l’avviso dell’Agenzia è nel senso che l’indennità di maneggio valori non può essere riconosciuta ai titolari di posizione organizzativa.
Infatti, questi, come già evidenziato in altri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale www.arangenzia.it, dato il carattere assorbente e onnicomprensivo del trattamento economico per essi previsto, rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato, secondo le previsioni dell’articolo 10 del Ccnl del 31 marzo 1999, in aggiunta allo stesso possono percepire solo quegli emolumenti espressamente previsti e ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale.
In proposito, infatti, si ricorda che il citato articolo 10 del Ccnl del 31 marzo 1999 ha chiaramente affermato che la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale incaricato delle posizioni organizzative assorbe e ricomprende ogni trattamento accessorio, ivi compreso quello per lavoro straordinario (articolo 10, comma 1).
Pertanto, sulla base delle diverse disposizioni contrattuali succedutesi nel tempo e ancora vigenti, gli ulteriori compensi che possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, sono solo:
a)
precedentemente i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell’articolo 92 del Dlgs n. 163/2006; ora occorre far riferimento agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Dlgs n. 50/2016);
b) 
i compensi per i professionisti legali, ai sensi dell’articolo 27 del Ccnl del 14 settembre 2000;
c)
i compensi per lo straordinario elettorale e i compensi Istat, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del Ccnl 14 settembre 2000;
d) 
l’indennità di vigilanza prevista dall’articolo 37, comma 1, lett. b), del Ccnl del 6 luglio 1995, ai sensi dell’articolo 35 del Ccnl del 14 settembre 2000 predetto;
e)
i compensi connessi agli effetti applicativi dell’articolo 12, comma 1, lett. b), della legge n. 556/1996, spese del giudizio, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Ccnl 5 ottobre 2001;
f)
i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’articolo 16 del Ccnl del 5 ottobre 2001;
g)
i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’articolo 40 del Ccnl del 22 gennaio 2004;
h) 
i compensi (di cui all’articolo 6 del Ccnl del 9 maggio 2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326/2003.
Pertanto, si esclude, in modo assoluto, che, al di fuori di quelli sopra indicati, ai titolari di posizione organizzativa possano essere legittimamente attribuiti altri ed ulteriori compensi e, quindi, neppure l’indennità per maneggio valori.

(*) Le risposte sono tratte dalle “Raccolte sistematiche degli orientamenti” pubblicate sul sito dell’Agenzia ( www.aranagenzia.it )

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