Personale

Strada in salita per l'applicazione dei fondi accantonati

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

I maggiori oneri contrattuali che gli enti locali dovranno sostenere per il proprio personale, a fronte della sottoscrizione dei rinnovi previsti nell'anno 2018, dovranno essere imputati tra le spese di competenza e finanziati con risorse proprie in quanto, diversamente da quanto richiesto dall'Anci, non sono state stanziate risorse statali per tale finalità. Gli enti locali, però, nel rispetto del principio di prudenza introdotto dall'armonizzazione contabile, negli anni 2016 e 2017, avrebbero dovuto accantonare a questo scopo, in parte corrente, delle quote di avanzo finanziate da entrate regolarmente accertate. Queste somme - che non sono state inserite nelle spese finali rilevabili ai fini del pareggio di bilancio in quanto rappresentando degli accantonamenti - sarebbero poi confluite nel risultato di amministrazione dei medesimi esercizi, in attesa di essere utilizzate nell'anno in cui il contratto nazionale di lavoro sarebbe stato poi sottoscritto.
Le condizioni per l'accantonamento di tali risorse quindi erano:
1) che le somme derivassero da un accertato surplus di entrata corrente rispetto alla spesa corrente che normativamente può finanziare, rilevabile nel prospetto n. 10, allegato poi al rendiconto;
2) che sia stata dichiarata la finalità dell'accantonamento in sede di approvazione di rendiconto.
Trattandosi di accantonamenti di spesa, gli stessi non sono stati inseriti nelle spese finali rilevabili ai fini del pareggio, in quanto devono rilevare solo quando e nella misura in cui saranno effettivamente utilizzati.

Possibili criticità
Fatta questa premessa, anche se gli enti hanno prudentemente accantonato, potrebbero incontrare problemi per utilizzare i loro risparmi per finanziare la spesa complessiva del rinnovo contrattuale, in quanto:
1) l'ente potrebbe non possedere tutti gli spazi necessari per applicare l'avanzo accantonato, ai fini del pareggio di bilancio. In realtà questo problema sorge per tutti gli accantonamenti, compreso il fondo contenzioso, perché nell'annualità in cui le somme vengono accantonate l'ente ottiene un vantaggio in termini di spazi, ma in quello in cui le utilizza sorge una penalizzazione, soprattutto se imputa all'esercizio tutte le quote accantonate in varie annualità. Il problema potrebbe essere superato solo se si venisse modificata la regola secondo la quale anche gli accantonamenti vengono inseriti tra le spese finali di anno in anno.

2) l'ente che non ha ancora completamente finanziato il proprio disavanzo non è sicuro di poter applicare le quote accantonate, in quanto recenti pronunce della Corte dei conti (in particolare Piemonte n. 23/2017/Prse, n.116/2017/Prse, n.134/2017/Par) metterebbero in dubbio l'utilizzo di quote di avanzo, anche vincolate o accantonate.

L'ente che non ha ancora completamente finanziato il proprio disavanzo
Questa seconda problematica merita un'attenta riflessione, stante la disparità di trattamento tra enti locali che potrebbe generarsi in una materia particolarmente delicata, quale quella della gestione del personale. Se, infatti, fosse preclusa agli enti in disavanzo, anche straordinario, di poter applicare al bilancio di previsione 2018/2020 le risorse accantonate e regolarmente finanziate con entrate di competenza degli anni precedenti si produrrebbero almeno due conseguenze:
1) si impedirebbe l'utilizzo di risorse certe che gli enti locali hanno risparmiato e destinato a scopi ben precisi, facendo sorgere una sperequazione tra quegli enti che non hanno risparmiato le proprie risorse e quelli che invece, prudentemente, hanno sopportato un sacrificio per trasferirle ad esercizi successivi;
2) si stimolerebbe una propensione alla spesa anziché al risparmio. Se agli enti in extradeficit, infatti, venisse preclusa la facoltà di accantonare somme, in quanto poi inutilizzabili per il periodo trentennale, gli stessi non farebbero altro che spendere effettivamente le proprie risorse nell'anno di competenza, incrementando di fatto la spesa complessiva reale. Da un punto di vista matematico, però, va osservato che il risultato di amministrazione finale non cambierebbe perché, nel caso dell'effettivo utilizzo delle risorse verrebbero aumentati i pagamenti o i residui passivi dell'ente, mentre nel caso in cui la spesa venisse risparmiata, si aumenterebbe la quota accantonata, evidenziata nella seconda parte dell'allegato a) al rendiconto.
Una cosa è certa: se l'attuale Governo volesse garantire la copertura finanziaria degli accordi contrattuali in tutti gli enti locali, entro il 4 marzo dovrà fare chiarezza.

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