Personale

Ricostruzione della carriera, niente riconoscimento retroattivo del trattamento economico

di Giovanni La Banca

Il riconoscimento, con effetto retroattivo, che un determinato rapporto di impiego doveva essere costituito ad una certa data, non comporta il diritto del dipendente al relativo trattamento economico anche per il periodo pregresso, in quanto solo dalla data dell’atto di inquadramento l’interessato acquista la posizione funzionale cui il detto trattamento si ricollega. Lo ha stabilito il Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 12150/2017.

I fatti di causa
Il ricorrente agisce in giudizio per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dal concorso, per titoli, per l'ammissione al corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale degli Allievi vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, poiché privo del requisito di partecipazione. In esecuzione della predetta sentenza, la Pa ha provveduto ad inserire il ricorrente nella graduatoria finale di merito del concorso, sebbene “con riserva”; riserva sciolta con provvedimento a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, con decorrenza giuridica dal momento di iscrizione nella graduatoria. Tale modo di agire non costituirebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, una piena e completa esecuzione del giudicato formatosi a suo favore che, a suo avviso, comporterebbe non solo la ricostruzione di carriera, con rideterminazione dell’anzianità giuridica, ma anche ai fini economici, con corresponsione delle differenze stipendiali derivanti dall’attribuzione del grado superiore con la medesima decorrenza dalla data del concorso. 

La ricostruzione della carriera
La restitutio in integrum agli effetti economici, oltre che a quelli giuridici, spetta al pubblico dipendente solo nel caso di riconoscimento dell’illegittima sospensione o interruzione di un rapporto già in corso (sinallagma funzionale) e non anche nel caso in cui sia stata riconosciuta l’illegittimità del diniego di nomina al posto al quale l’interessato aspirava (sinallagma genetico). Occorre distinguere tra le due ipotesi. Soltanto con riferimento alla prima, vanno riconosciuti la retroattività degli effetti economici a favore del pubblico dipendente e il ripristino retroattivo del rapporto di pubblico impiego, legittimanti l’insorgenza, in capo al dipendente, del diritto di percepire gli emolumenti rientranti nella normale retribuzione. Secondo jus receptum, invero, laddove sia annullato l’atto con il quale l’amministrazione abbia illegittimamente interrotto o risolto il rapporto di impiego, al dipendente vincitore spetta l’integrale restitutio in integrum nel rapporto medesimo, ai fini sia giuridici che economici, e, quindi, la corresponsione delle competenze retributive relative al periodo di illegittima interruzione del rapporto. La nascita di un nuovo rapporto lavorativo non costituisce una naturale e automatica prosecuzione della posizione già rivestita, ma presuppone il superamento di un’autonoma ed ulteriore procedura selettiva, il cui esito non è automatico. E, nel caso di specie, si è verificata proprio l’ipotesi di costituzione di nuovo rapporto di lavoro, anziché di interruzione del rapporto lavorativo in corso.

Le differenze stipendiali
Dunque, a seguito di un giudicato positivo, la Pa, in corretta esecuzione dello stesso, deve disporre la decorrenza amministrativa del rapporto di lavoro con la medesima data degli altri vincitori di concorso, facendo decorrere le spettanze stipendiali dalla data di effettiva assunzione in servizio con le nuove funzioni nel diverso ruolo, considerandolo come rapporto di nuova costituzione. La pretesa a conseguire le differenze stipendiali non può farsi rientrare nella diretta esecuzione del giudicato, bensì mediante azione risarcitoria dei danni da atto illegittimo, non essendo sufficiente il mero riconoscimento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, ma anche la dimostrazione dell’ulteriore elemento della colpa dell’amministrazione.

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