Personale

Accesso agli atti della Pa, elezioni Rsu, trasferimento di sede per assistere familiari

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Elezioni Rsu il 17, 18 e 19 aprile
Le prossime elezioni delle Rsu si svolgeranno il 17-18-19 aprile 2018. Con comunicato del 10 gennaio scorso, l'Aran ha ricordato che il 9 gennaio 2018 è stata sottoscritta l’integrazione del protocollo del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego del 4 dicembre 2017, con la definitiva calendarizzazione della procedura elettorale e l'individuazione delle date di tenuta del voto.

Trasparenza e premi di produttività
Una publica amministrazione può legittimamente negare a un sindacato l’acceso agli atti relativi all'attribuzione del bonus merito/valorizzazione e il prospetto analitico dei conseguenti compensi erogati al personale. Lo ha ribadito dal Consiglio di Stato – sezione VI - con la sentenza del 12 dicembre 2017 n. 5937.
I giudici ritengono che in materia di diffusione dei dati sui premi, oltre al limite previsto dall'articolo 20 del Dlgs 33/2013 («le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti»), l’organizzazione sindacale istante ha l’onere di specificare gli interessi perseguiti (anche in connessione con l’ipotizzabile proponibilità di un'azione a tutela della stessa libertà dell'azione sindacale in dipendenza di effetti distorsivi nell'applicazione dei criteri di attribuzione dei bonus), nonché dei soggetti - aderenti alla propria associazione o meno - rispetto alla quale ha ulteriore rilievo dirimente, in termini di infondatezza della pretesa così come avanzata, il limite generale dell'inammissibilità dell'accesso in caso di istanze che paiono preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Rifiuto alla richiesta di trasferimento legge 104
«Il diritto del dipendente pubblico a ottenere il trasferimento a una sede di lavoro che consenta di prestare assistenza al congiunto disabile (che l'articolo 33, comma 5, legge 104/1992, accompagna con l'espressione «ove possibile») non viene meno nel caso in cui l'amministrazione che si oppone non dia adeguata prova delle ragioni oggettive che rendono prevalente l'interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell'attuale sede e, dunque, recessivo l'interesse alla tutela del disabile al quale prestare assistenza».
Questo è il principio espresso dal Consiglio di Stato - sezione IV - nella sentenza del 20 dicembre 2017 n. 5983 , in relazione al ricorso di un lavoratore il quale si era visto opporre dall'amministrazione di appartenenza il diniego alla domanda di trasferimento ad altra sede di servizio per motivi di assistenza a un familiare disabile.
Per ottenere una sede di lavoro più vicina alla residenza delle persone cui prestare assistenza, sussistendone le condizioni di legge, l'amministrazione può condizionare il trasferimento solo provando il bisogno di corrispondere a indeclinabili esigenze organizzative o di efficienza complessiva del servizio, esigenze che nel caso non c’erano.

Licenziamento per svolgimento attività lavorativa durante assenze per malattia
La Corte di Cassazione, sezione lavoro – con sentenza del 19 dicembre 2017 n. 30417 ha affermato che è illegittimo il licenziamento di un dipendente assente perché affetto da «disturbo dell'adattamento con sindrome mista», che svolgeva in modo discontinuo e limitato.
La società datore di lavoro, avendo appreso che successivamente al riconoscimento della patologia – e conseguente assenza per malattia – il lavoratore prestava la propria opera presso l'attività di famiglia, lo destituiva dal servizio per simulazione della malattia.
I giudici, invece, hanno verificato come la patologia fosse stata certificata da apposito referto medico di un istituto di salute mentale e che tale condizione, benché non in contrasto con lo svolgimento anche discontinuo e limitato temporalmente di attività presso la tabaccheria di proprietà familiare, diversamente non era compatibile con riferimento alla capacità di lavoro specifica connessa alla sua prestazione lavorativa di conducente di pullman di linea. Tale per cui era da escludere che da ciò si potesse ricavare anche solo una qualificata presunzione di simulazione della malattia.

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