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Rinnovo delle Rsu, si vota ad aprile - Il vademecum dell’Aran

di Alessandro Vitiello

Per i dipenenti pubblici marzo e aprile saranno due mesi di intenso esercizio democratico. Poco più di un mese dopo le elezioni politiche, infatti, tra il 17 e il 19 aprile essi saranno impegnati nel rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie.
Una nota dell’Aran del 26 gennaio scorso riepiloga tutti gli orientamenti interpretativi che nel corso degli anni passati sono stati necessari per colmare lacune normative o chiarire aspetti del procedimento elettorale non sufficientemente descritti.

Tempi e sedi
Si parte martedì 17 aprile, giorno in cui devono insediarsi i seggi elettorali, e si chiude venerdì 20, che sarà dedicato interamente allo scritinuio. Le elezioni - e questa è una regola non disapplicabile - dovranno svolgersi contemporaneamente in tutte le amministrazioni pubbliche.
Una sola Rsu sarà eletta nelle amministrazioni locali, in quelle del comparto Sanità, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e nelle Università. Il collegio elettorale sarà unico, quindi, comprendendovi anche le sedi distaccate. La nota evidenzia «in neretto» che tutte le rappresentanze sindacali unitarie dei comparti Funzioni centrali e locali, Sanità, Istruzione ricerca e Presidenza del consiglio dovranno essere rielette. Più sedi di elezione sono previste in alcuni di questi comparti.

Liste elettorali
Senza obbligo di deposito dello statuto e dell’atto costitutivo possono presentare liste elettorali (non più di una) le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018; quelle sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni che hanno sottoscritto i recenti protocolli del 7 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018; le organizzazioni sindacali di categoria già presenti in altre elezioni.
Non posso presentare liste, invece, le organizzazioni sindacali:
- aggregate tra loro di fatto oppure congiuntamente;
- che hanno ceduto le deleghe;
- che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo.
Così nemmeno polssono farlo i dipendenti attraverso proprie liste e le associazioni che non abbiano finalità sindacali.
Le presentazione delle liste deve avvenire tra il 14 febbraio e il 9 mazo 2018.

Candidature ed elettorato attivo
Gli unici a non potersi candidare sono i presentatori della lista, i membri della Commissione elettorale, i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti ncessari, i dipendenti con qualifica dirigenziale cui sia stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipula del relativo contratto individuale, i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea ad altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato passivo nell’amministrazione di provenienza.
Diritto di voto quasi univerale, perché gli unici a non poter votare sono:
- i dipendenti con rapporto di lavoro interinale e simili; quelli non contrattualizzati o assimilati a quelli; i dirigenti che hanno stipulato il contratto individuale; chi non ha il «contratto Aran» oppure ha un contratto atipico.

Quorum e ripartizione dei seggi
Lasciando agli interessati lo studio della nota Aran nella parte in cui riguarda la complessa procedura di formazione delle commissioni elettorali, con gli innumerevoli compiti a queste assegnate dalle norme contrattuali, va detto che per considerare valide le prossime elezioni dovranno votare almeno la metà più uno degli aventi diritto. Lo scrutinio, pertanto, comincerà solo se e dopo che la commissione elettorale abbia verificato il raggiungimento di quel numero di votanti.
Le Rsu devono essere composte da tre persone nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti, tre per i primi 200 più 3 componenti ogni ulteriori 300 o frazione di tre nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 lavoratori, e 33 più tre dipendenti ogni ulteriori 500 o frazione di 500 nelle amministrazioni che occupano più di tremila lavoratori.
Nei comparti Funzioni locali, Sanità e Funzioni centrali, invece, il numero dei componenti è stabilito da accordi integrativi.
La ripartizione dei seggi avviene con metodo proporzionale e indicazione della preferenza.
Il verbale delle elezioni dev’essere trasmesso all’Aran dall’amministrazione anche se non viene eletto il numero di componenti minimo previsto perchè sia valida la sua costituzione.

Insediamento delle Rsu
Cinque giorni dopo l’affissione dei risultati delle elezioni all’albo dell’amministrazione senza che vi siano stati ricorsi oppure dopo aver esaminato in 48 ore le eventuali impugnative, la Commissione elettorale stila il verbale finale e proclama gli eletti. Un’ulteriore poossibilità di impugnare le decisoni della commissione elettorale è rivolgersi al comitato dei garanti (articolo 19 del regolamento elettorale).
Da questo momento la Rsu può iniziare a lavorare con pieni poteri.
Norme particolari riguardano le elezioni delle Rsu nelle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché negli istituti italiani di cultura all’estero.

La circolare dell’Aran n. 1/2018

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