Personale

Cinque strade per il welfare aziendale nella pubblica amministrazione

di Amedeo Di Filippo

Sussidi e rimborsi, supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli, contributi per attività culturali, ricreative e con finalità sociale, prestiti e polizze sanitarie integrative. Sono i benefici che anche le pubbliche amministrazioni potranno riconoscere ai propri dipendenti secondo quanto previsto dal nuovo contratto collettivo del comparto funzioni centrali, attingendo al fondo delle risorse decentrate.

Il welfare aziendale
Per welfare aziendale si intende l'insieme di benefit e prestazioni, di natura contrattuale o unilaterali da parte del datore di lavoro, erogati al fine di migliorare la qualità della vita e il benessere dei dipendenti e dei loro familiari. Dall'assistenza sanitaria integrativa ai buoni pasto, dai servizi di trasporto casa-lavoro all’assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, passando per assicurazioni, contributi, voucher, finanziamenti: il welfare aziendale è variamente composto di strumenti che si affiancano alla normale retribuzione, sorretti da vantaggi fiscali regolati dagli articoli 51 e 100 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Il primo sottrae dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente diverse poste tra cui i contributi previdenziali e assistenziali e quelli di assistenza sanitaria, le erogazioni liberali e i sussidi occasionali, le somministrazioni di vitto e mensa, le prestazioni di servizi di trasporto collettivo, le prestazioni per servizi di educazione e istruzione, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti anche in forma assicurativa. Il secondo rende deducibili le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dai dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

La ricerca
Delle potenzialità del welfare aziendale ha trattato un recentissimo studio Censis-Eudaimon, secondo cui oltre la metà degli occupati preferisce i servizi a un incremento dello stipendio, ma solo il 17,9% dei lavoratori italiani ne ha una conoscenza precisa, il 58,5% lo conosce solo per grandi linee e il 23,6% non sa cos'è.
Tra le prestazioni più gettonate quelle relative alla sanità e alla previdenza integrativa, cui seguono i buoni pasto e la mensa aziendale, l'abbonamento per i trasporti pubblici, i buoni acquisto e le convenzioni con negozi, l'asilo nido e i centri vacanze, i rimborsi per le spese scolastiche dei figli.

Il welfare integrativo
Un ventaglio di opportunità, quello offerto dal welfare aziendale, che può potenzialmente garantire qualcosa come una mensilità di stipendio in più all'anno per lavoratore e che viene visto come un pilastro aggiuntivo del più generale sistema di welfare italiano. Opportunità di cui le aziende si sono accorte da tempo e sulle quali solo di recente alcune Regioni hanno cominciato a ragionare.
A dare una svolta arriva il contratto dei ministeriali, le cui clausole, memore della stagione iniziata con i contratti del 1999, dovrebbero verosimilmente essere riprodotte in quelli degli altri comparti di contrattazione. L'articolo 80 del contratto delle funzioni centrali regola il «welfare integrativo», limitandosi a rinviare alla contrattazione integrativa la previsione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, tra i quali:
• iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
• supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
• contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
• prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
• polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
Non sono però previste risorse specifiche per sostenere gli oneri relativi alla concessione dei suddetti benefici, che potranno essere erogati per un verso utilizzando le disponibilità eventualmente già previste per le medesime finalità da precedenti norme di legge o di contratti collettivi, per l'altro attingendo al fondo di cui all'articolo 77, quello delle risorse decentrate, destinato ai premi correlati alla performance organizzativa e individuale, alle indennità di disagio, rischio, turno, reperibilità e particolari responsabilità, alle progressioni economiche, alle posizioni organizzative, ad altri incentivi.
Tra questi sono ora inserite le misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina dell'articolo 80, nonché eventuali integrazioni alle disponibilità già previste da precedenti contratti per queste finalità (lettera h). Misure che quindi potranno essere attivate solo se le parti negoziali riusciranno a concordare una diversa distribuzione delle risorse decentrate, distogliendole da consolidati istituti di carattere retributivo.

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