Personale

Obbligo di giustificazione scritta per i consiglieri comunali assenti

di Guido Befani

La previsione dell’obbligo di giustificazione scritta per la mancata partecipazione alle sedute consiliari è per sé compatibile con l’articolo 43, comma 4, del Dlgs n. 267/2000. Tale norma, infatti, impone allo statuto comunale (e quindi anche ai regolamenti interni dei consigli comunali) di garantire al singolo consigliere il diritto di far valere le cause giustificative delle assenze. È quanto afferma il Tar Brescia, con la sentenza n. 31/2018.

L’approfondimento
Il Tar Brescia è intervenuto sulla eventuale legittimità della deliberazione di decadenza dalla carica di un consigliere comunale, per assenze ingiustificate per tre sedute consecutive, ove l’amministratore abbia comunicato soltanto verbalmente e non anche per iscritto le proprie giustificazioni.

La decisione
Nell’accogliere parzialmente il ricorso, il Collegio ha avuto modo di rilevare come, in applicazione della normativa comunale che prevede la decadenza dalla carica per i consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, il consiglio comunale ha dichiarato a voto palese la decadenza del ricorrente per mancanza di “giustificazione scritta”, attraverso una delibera di interpretazione autentica del regolamento comunale vigente. Per il Collegio, la previsione dell’obbligo di giustificazione scritta per la mancata partecipazione alle sedute consiliari è per sé compatibile con l’articolo 43, comma 4, del Dlgs n. 267/2000. Tale norma, infatti, impone allo statuto comunale (e quindi anche ai regolamenti interni dei consigli comunali) di garantire al singolo consigliere il diritto di far valere le cause giustificative delle assenze. La garanzia non deve però estendersi necessariamente fino all’autocertificazione dei motivi di assenza, o alla certificazione verbale a cura del capogruppo.
Al contrario, al Collegio è apparso ragionevole che siano chiesti elementi certi e verificabili sulle cause dell’assenza, per distinguere gli impedimenti effettivi dal semplice disinteresse. Di qui la legittimità dell’obbligo di produrre una giustificazione scritta, che può comprendere l’allegazione di idonea documentazione. Tale forma di giustificazione (ad esempio, l’esibizione di certificati medici) assicura oggettività e verificabilità al motivo di assenza, a garanzia del corretto funzionamento dell’organo collegiale, e consente il controllo da parte della collettività (fermo il divieto di divulgazione di dati sensibili), senza essere particolarmente gravosa o vessatoria nei confronti dell’interessato.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che, senz’altro la nuova disciplina sulla giustificazione delle assenze è legittima, ma nel caso di specie non è però ammissibile, neppure mediante interpretazione autentica, che ne venga fatta un’applicazione retroattiva con l’effetto di provocare la decadenza dalla carica. L’interpretazione è autentica nel senso che proviene dall’organo che ha deliberato le norme interpretate, ma quando è riferita a episodi pregressi equivale a una nuova regolamentazione della fattispecie, e dunque non può essere applicata in malam partem.

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